Ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del Trattamento di fine rapporto, . in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta Legg. Il lavoratore può quindi conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva. Queste in sintesi le conclusioni della Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 15369 del 4 Luglio 2014.
IL CASO
La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dal lavoratore nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, condannando l'Istituto al pagamento della somma di Euro 6.506,53, oltre accessori di legge, a seguito di insolvenza del datore di lavoro. Il lavoratore aveva infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione ed aveva altresì proposto istanza per la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, che era stata rigettata per la modesta entità del debito.
La Corte di merito ha ritenuto che il datore di lavoro, assoggettabile a fallimento ma non dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, doveva essere in concreto considerato non soggetto a fallimento e, pertanto, operava la disposizione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, che consente al creditore di richiedere il t.f.r. al Fondo di garanzia, quando ricorra l'altro requisito, costituito dall'infruttuoso esperimento della procedura di esecuzione.
Avverso questa sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione il quale è stato rigettato.
IL COMMENTO
1. DIRETTIVA CE E L. 297/1982: FONDO DI GARANZIA
La Direttiva CE n. 987.1980 prevede l'intervento del Fondo di garanzia quando sia stata chiesta l'apertura di un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori e quando l'autorità competente ha deciso l'apertura di detto procedimento ovvero ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento (art. 2).
La Direttiva pone quindi due ipotesi:
- apertura della procedura concorsuale, ovvero
- provvedimento dell'autorità competente che dichiara inutile aprire la procedura stessa.
Appare evidente quindi l'intento del legislatore comunitario di apprestare una garanzia totale per il pagamento del TFR, sia quando viene aperta una procedura concorsuale, sia quando tale procedura non viene aperta in quanto l'impresa è definitivamente chiusa e l'attivo disponibile non giustifica tale apertura. Non rileva tanto l'assoggettabilità in astratto dell'impresa a fallimento, quanto l'insolvenza accompagnata alternativamente o da una dichiarazione di fallimento ovvero da una constatazione di inutilità di una procedura. (........)
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