La nuova rateazione non è per tutti, ma solo per i contribuenti che sono decaduti da piani di rateazione entro il 22.06.2013, ossia prima dell'entrata in vigore del D.l. 69/2013, che ha introdotto condizioni più favorevoli, rispetto al passato, per i pagamenti rateali.
Il nuovo piano di rateazione è concesso a condizione che venga presentata apposita istanza entro il 31 luglio 2014.
1) Il modello di istanza
L'istanza va presentata entro il 31 luglio utilizzando il
nuovo modello reso disponibile da Equitalia sul proprio sito internet,
tramite raccomandata A/R o a mano presso il competente Agente della riscossione, o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia.
All'istanza va allegato:
- copia di un documento di riconoscimento;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria. Si ricorda che:
- per i debiti fino a € 50.000 non è necessario allegare nessuna ulteriore documentazione;
- per i debiti superiori a € 50.000 l’agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
La rateazione può essere chiesta per un massimo di 72 rate, non è prorogabile e decade a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive).
2) Le regole di rateazione per gli altri soggetti
Per i soggetti che intendono richiedere un piano di rateazione, e che non possiedono i requisiti previsti per la presentazione dell'istanza analizzata al paragrafo precedente, è possibile richiedere la rateizzazione:
- ordinaria, fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
- straordinaria fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità.
I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria.
In caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà, che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente può chiedere a Equitalia (una sola volta) la proroga del precedente piano di rateazione.
In particolare, se in precedenza ha richiesto e ottenuto un piano di rateazione ordinario (massimo di 72 rate), all'atto della richiesta di proroga può alternativamente:
- chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Analogamente, se in precedenza ha richiesto e ottenuto un piano di rateazione straordinario (fino a 120 rate), all'atto della richiesta di proroga può alternativamente:
- chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.