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PER LA DURATA DELLA VERIFICA VALGONO I GIORNI EFFETTIVI DI PRESENZA

Per la durata della verifica valgono i giorni effettivi di presenza

Sentenza Corte di Cassazione n. 11183 del 21 maggio 2014 sulla durata massima della verifica ispettiva in caso di accertamento

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Nella sentenza n. 11183 del 21 Maggio 2014, viene rigettato il ricorso della soceità contribuente nella parte in cui  contestava la nullità dell'accertamento per vari motivi tra cui il protrarsi della verifica ispettiva oltre i termini previsti dall’art. 4 del d.m. 28 dicembre 1994.
La Corte sottolinea un orientamento consolidato per il quale la permanenza degli operatori dell’amministrazione finanziaria per verifiche presso il contribuente  non deve superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di complessità dell’indagine, individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio .  
La Suprema corte precisa  però che nei trenta giorni si conteggiano  solo quelli di presenza effettiva del personale presso la sede dell'azienda e non tutto il periodo dall'inizio della verifica alla chiusura  del verbale,   " escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi; né, in materia, assumono alcuna rilevanza le disposizioni, peraltro di natura meramente amministrativa, assunte come il d.m. Finanze 30 dicembre 1993 - per mere finalità di autorganizzazione e di coordinamento della capacità operativa dell’Amministrazione finanziaria".

1) IL CASO

La vicenda inizia con la notifica di avvisi di rettifica IVA per gli anni 1996 e 1997, con i quali l’Agenzia rettificava la dichiarazione annuale IVA per irregolare tenuta della contabilità, ex art. 39 D.P.R. n. 633 del 1972, omessa fatturazione di operazioni imponibili, ex art. 21 D.P.R. n. 633 del 1972 ed ex art. 41, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972, presentazione di infedele dichiarazione, ex art. 28 D.P.R. n. 633 del 1972.
La società contribuente impugna davanti alla Commissione tributaria Provinciale con separati ricorsi gli avvisi, denunciando il difetto di competenza territoriale dell’Ufficio, la nullità degli avvisi per diverse cause, l’infondatezza della pretesa tributaria: la CTP riunisce i ricorsi ed accoglie parzialmente.
Contro detta decisione si ricorre alla Commissione Tributaria regionale che rigetta.
Si propone, dunque, ricorso per Cassazione con sei motivi. L'amministrazione finanziaria resiste con controricorso.
La Suprema Corte  dichiara estinto il processo con riferimento all’accertamento relativo all’annualità 1996, a seguito sia dell’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011 in conseguenza del quale si disponeva la sospensione del giudizio in attesa dell’eventuale adesione della contribuente al condono disposto dalla legge e sia della domanda presentata dall’Avvocatura dello Stato circa la dichiarazione di estinzione del giudizio per la domanda di definizione agevolata della lite presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 39, d.l. n. 98 del 2011.
Rigetta il ricorso per l’accertamento relativo all’annualità 1997.

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