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SUBAPPALTI: APPALTATORE RESPONSABILE PER LA MORTE DI UN LAVORATORE

Subappalti: appaltatore responsabile per la morte di un lavoratore

Sentenza Cassazione penale n. 10487 del 12 Maggio 2014

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In caso di subappalto dei lavori, è configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento dei lavori in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere.
IL CASO
La Corte d'appello confermava la sentenza resa dal Tribunale, che aveva dichiarato l’appaltatore ed il subappaltatore colpevoli del reato, previsto e punito dagli artt. 113 e 589 c.p. anche in riferimento agli artt. 4 comma 2, 4 comma 5 lett. f), 7, comma 2 lett. a) e b) D. Lgs. n. 626/1994 perché, in concorso fra loro, cagionavano per colpa la morte di un lavoratore.
Il lavoratore, dipendente della ditta subappaltatrice, con qualifica di operaio specializzato e in funzione di caposquadra, nel corso dello svolgimento dei lavori di perforazione per l'inserimento di tiranti sulla spalla del ponte ferroviario, subappaltati alla sua azienda, verso le 19,45/20,00, essendosi spento il compressore che si trovava sul lato opposto a quello della lavorazione, oltre la linea ferroviaria, attraversava i binari e, riavviato il compressore, riattraversava i binari, venendo così travolto dal treno merci, che circolava in direzione nord. A seguito dell'impatto il lavoratore decedeva.
La colpa era consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia dell’appaltatore e del subappaltatore, che non hanno cooperato tra loro per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulla predetta attività lavorativa oggetto del subappalto e non hanno coordinato gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi (ad esempio quello dell'attraversamento dei binari e dell'investimento da parte dei treni) cui i lavoratori operanti nel cantiere erano esposti (art. 7 comma 2 lett. a) e b) D.lgs. 626/1994). In particolare, non si sono coordinati tra loro per prescrivere ai dipendenti la cessazione dell'attività lavorativa entro le ore 16,00 (orario dopo il quale non era più presente l'agente deputato al controllo) o per prolungare l'attività di quest'ultimo oltre le ore 16,00, oppure, infine, per vietare dopo tale orario in modo perentorio l'attraversamento dei binari da parte dei lavoratori.
L’appaltatore ed il subappaltatore hanno presentato ricorso per cassazione, che è stato rigettato, sulla base del principio che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali”.

1) Per approfondire scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza:

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