1) Soggetti interessati dalla proroga
- le persone fisiche (imprenditori e lavoratori autonomi) che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche a condizione che:
- esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano esclusi dall’applicazione dello studio a causa di ricavi/ compensi superiori a € 5.164.569. Non possono invece fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/ compensi 2013 superiori a € 5.164.569, ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore;
- siano tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO/IRAP 2014, entro il 16.6.2014;
- i titolari di redditi di partecipazione in società che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore;
- i contribuenti minimi (come specificato l'anno scorso con il comunicato stampa del Mef del 13.06.2014, in occasione della proroga dei versamenti da Unico).
- cause di esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di 5.164.569,00 euro;
- cause di inapplicabilità degli studi stessi.
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2) Versamenti "prorogati"
- addizionali IRPEF;
- saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
- contributi previdenziali;
- imposta sostitutiva del regime delle nuove iniziative;
- cedolare secca sugli affitti,
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata,
- IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all’estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga;
- diritto CCIAA 2014, dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali”, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.5.2011, n. 103161.