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IMU E TASI 2019: ACCONTO ENTRO IL 17 GIUGNO

IMU e TASI 2019: acconto entro il 17 giugno

Entro il 17 giugno 2019 va versato l'acconto IMU e TASI 2019: una sintesi per capire quanto bisogna pagare

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Non manca molto alla scadenza dell'acconto dell'IMU e della TASI per il 2019, ma prima di procedere al calcolo occorre avere le idee chiare se e per quali immobili è necessario versare. Se è vero infatti che si applicano le aliquote dell'anno scorso, non è detto che l'importo da versare sia lo stesso di un anno fa. Bisogna infatti tener conto delle eventuali variazioni avvenute nel 2019 (come quelle relative alle destinazioni d'uso). Ecco una sintesi per non perdersi.

1) Imu e Tasi 2019, abitazione principale

L'IMU e la TASI sull'abitazione principale si applica solo alle abitazioni di lusso. Pertanto, per individuare quali abitazioni principali sono soggette o meno all'imposta, occorre ricordare che:
  • è abitazione di lusso quella di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. In questo caso, se si tratta di abitazione principale, si applica l'IMU e la detrazione di 200 Euro, che il Comune può aumentare fino all’azzeramento dell’imposta. Le relative pertinenze godono delle agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale (l’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU);
  • l'abitazione non di lusso è quella con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, e se è abitazione principale è esente IMU. Le relative pertinenze godono delle agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale (l’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale non gode delle agevolazioni legate all'abitazione principale).
Si ricorda che è abitazione principale l'immobile in cui il possessore dimora e risiede anagraficamente con il suo nucleo familiare.
 
Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. Quindi nel caso di due pertinenze, entrambe di categoria C/6, ad esempio, solo una potrà essere assimilata all'abitazione principale.

2) Imu e Tasi 2019, immobili assimilati ad abitazione principale

Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IMU e la TASI. Alcuni casi sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):

Equiparazione ad abitazione principale prevista dal comune

1

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata

Equiparazione ad abitazione principale prevista dalla legge

1

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

2

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008

3

casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

4

unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:

  • in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
  • dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  • del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • appartenente alla carriera prefettizia;

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5

La sola unità immobiliare:

  • posseduta da cittadini italiani:
  • non residenti in Italia;
  • iscritti all'AIRE(Anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3) Imu e Tasi 2019, esenzioni e riduzioni

L'esenzione IMU e TASI non sempre è prevista sugli stessi immobili indichiamo di seguito gli immobili esenti da IMU specificando quando l'esenzione non si estende alla TASI:
  • fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93) - per la TASI verificare la delibera del Comune di riferimento, puo' infatti essere prevista la Tasi fino ad un'aliquota massima dell'1 per mille;
  • immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati; possono invece essere soggetti al pagamento della TASI, consultare la delibera del comune di riferimento.
  • immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
    • assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
    • dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
  • fabbricati colpiti dagli eventi sismici:
    • del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
    • del 2012 dell'Emilia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2019);
    • del 2016 dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l'esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020);
    • nell’isola di Ischia del 2017 (l’esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21.08.2017, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque fino al 2019), art. 2 comma 5-ter DL n° 148/2017
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, compresi anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano:
    • proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
    • iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall'art. 11 della L. 9/1963.

Nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l'esenzione

Godono dell'agevolazione, altresì, le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), il coltivatore diretto e Iap, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.  

  • i terreni agricoli situati in area di montagna o collina, secondo i criteri stabiliti con C.M. 9/1993.
  • i terreni:
    • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
    • ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).

Ricordiamo che i terreni agricoli sono sempre esenti da TASI.

RIDUZIONI

Riduzioni dell'aliquota IMU pari al 25% è prevista per i fabbricati dati in locazione con canoni concordati.

4) Imu e Tasi 2019, base imponibile

Una volta verificato che deve essere versata l'Imu o la Tasi occorre calcolare l'importo da versare, che sarà dato dalla base imponibile moltiplicata per l'aliquota (e poi diviso a metà, consideranto che si versa l'acconto).

La base imponibile IMUe TASI si calcolano assumendo come  valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:

Categoria catastale

Moltiplicatore

Gruppo A (escluso A/10)

160

categorie C/2, C/6 e C/7

Gruppo B

140

Categorie C/3, C/4 e C/5

Categorie A/10 e D/5

80

Gruppo D (escluso D/5)

65

Categoria C/1

55

La base imponibile è ridotta al 50% per:

  • gli immobili di interesse storico artistico;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  • per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato, e che il comodante:
    • possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
    • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Per fruire dell'agevolazione, inoltre, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti richiesti (per il 2019 entro il 30.06.2020).

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche la riduzione del 25% dell'aliquota Imu deliberata dal Comune, nel caso di immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 431/98. 

Dal 2016 per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (gruppi catastali D ed E) la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che tenga conto del suolo, delle costruzioni e anche delle  impiantistiche strutturalmente connesse, esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”). A tal fine i soggetti interessati devono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA).

Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM  -per il 2019 il Dm è quello del 6.05.2019.

Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135.

Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2019.

Ai fini del calcolo della base imponibile occorre ricordare che l'Imu è dovuta per l'anno stesso in cui si effettua il pagamento, con riferimento ai mesi in cui si è protratto il possesso, considerando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (non si considera, invece, il mese in cui il possesso si è protratto per meno di 15 giorni).

5) Imu e Tasi 2019, versamento

L’IMU e la TASI devono essere versati generalmente in due rate di pari importo (50%):

  • la prima (di acconto) entro il 16.6 (nel 2019 17/6);
  • la seconda (a saldo) entro il 16.12;
  • oppure in un'unica soluzione entro il 16.6 (tale versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni IMU per l’anno in corso fino ad ottobre, con il rischio quindi di dover poi effettuare un conguaglio più alto a dicembre).

Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, come quest' anno, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

L'acconto, entro il prossimo 17 giugno, deve essere calcolato utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, risultanti dal Regolamento comunale pubblicato sul sito internet del Mef.

Ai fini dell'acconto si deve tuttavia tener conto di eventuali variazioni, come ad esempio la modifica dell'utilizzo dell'immobile (2018 per esempio "a disposizione" e 2019 "abitazione principale").

Il versamento è effettuato con il mod. F24 o in alternativa con il mod. F24 semplificato per i non titolari di partita Iva.

Per le modalità di versamento e i Codici Tributo da utilizzare clicca qui

Il pagamento dovrà essere effettuato all’unità di euro, pertanto con arrotondamento:

  • per difetto, se la frazione è ≤ a 49 centesimi;
  • per eccesso, se la frazione è > a 49 centesimi;

per ciascun rigo del Modello F24.

I Comuni possono stabilire delle soglie minime entro le quali non si puo' pagare l'Imu e la Tasi.

In alternativa è possibile effettuare il versamento IMU con bollettino di c/c/p, indicante il numero di c/c “1008857615”, valido per tutti i Comuni e la TASI con il c/c "1017381649" valido per tutti i Comuni..
 

Articolo aggiornato il 14 maggio 2019

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Commenti

simone - 01/10/2019

Buongiorno, sono diventato proprietario di un C3 e un C6 a Milano nel Luglio 2019, devo pagare IMU e TASI o solo IMU?

andrea - 30/08/2019

Buongiorno, possiedo un immobile che è stato locato dal 2016 ad oggi con canone concordato, ho dunque pagato l'acconto imu 2019 tenendo conto dell'agevolazione del 25 per cento. Dal 30 agosto 2019 l'immobile sarà a disposizione. Come calcolo il saldo da versare a dicembre 2019?

MASSIMO - 22/06/2019

Salve come seconda casa categoria A2 con pertinenza C6 nel comune di Livorno devo pagare sia IMU che TASI corretto ... Laliquota IMU del 106 per mille mentre laliquota TASI del 25 per mille.... Il sito amministrazionicomunali.it per stabilire limporto da pagare mi dice per che esendo la somma delle due aliquote superiori ad 114 per mille non mi fa il conto.... Bene le domande sono le seguenti 1 C un riferimento normativo per capire come stanno le cose 2 nel caso specifico devo cambiare laliquota TASI mettendola a 08 per mille in modo da raggiungere il massimo aliquota consentito dei 114 per mille

Giuseppe - 14/06/2019

Buon Giorno ho affittato un magazzino come deposito di circa 100mq ho attivato il servizio di energia elettrica e mi hanno detto di dichiarare al gestore tassa rifiuti tale affitto oggi mi arriva la tasi da pagare di circa 140 pur non producendo rifiuti mi sento un pò preso in giro. In più in bolletta mi compaiono due voci quota fissa e quota variabile. L'addetto ha inserito come classe di tariffa 03A autorimessa parcheggi depositi senza vendita. Non capisco se ci sta un errore. qualcuno potrebbe aiutarmi a capire

Nicola - 14/06/2019

Io ho ereditato il 50 di una casa nella quale ho residenza. E il 25 di un altra casa nella quale vive mia nonna. Imu e Tasi le manda il comune.. o devo calcolarmele e versarle da solo.. Non mi mai arrivato niente da pagare dal 2016.

antonietta - 05/12/2017

buonasera io ho una seconda casa che ho dato in affitto con un contratto con cedolare secca (3+2) l'IMU e la TASI devo pagarla al 100% oppure godo di uno sconto del 25%? grazie per la risposta se possibile entro il 14/12

Domenico Maiorino - 11/06/2017

un appartamento è abitazione principale fino a maggio, secondaria da giugno. L'acconto di giugno in che misura va pagato? solo quanto divuto per giugno o il 50% di quanto dvuto per l'intero anno da giu a dicembre?

Nadia - 15/06/2016

Buongiorno, Ho questa situazione. Ho mio padre un cittadino AIRE pensionato nel paese di residenza e quindi esente IMU. Muore mia madre comproprietaria residente aire. noi figlie ereditiamo da mamma una quota della casa. Dobbiamo pagare la tasi visto che siamo già proprietarie di un immobile proprio o siamo esentati in quanto il residente aire - coniuge superstite rimane l'unico soggetto passivo di imposta e quindi nulla è dovuto? Grazie nadia

Lucilla - 05/02/2016

Buongiorno, mio marito ed io eravamo compropietari di alloggio dove non eravamo residenti e che abbiamo dato ad uso gratuito a nostro figlio il quale ovviamente aveva la residenza. In contemporanea nostro figlio ha dato ad uso gratuito a noi l'alloggio di sua proprietà e dove noi genitori avevamo la residenza. A inizio febbraio con atto notarile abbiamo fatto la permuta degli alloggi e pertanto risultano per entrambi i due nuclei famigliari prima casa. Presumo che entrambi dovremo pagare l'IMU per il mese di gennaio. Come devo calcolarla? Grazie in anticipo.

angela praticò - 05/02/2016

Buongiorno, sono prorpietaria di 2 immobili uno a Roma ed uno a Milano. in quello di roma, abitazione principale, non sono residente ma dimoro abitualmente come provato da bollette luce gas internet. avrei diritto a qualche esenzione e/o riduzione? ringrazio molto per la risposta. Angela pratico

Angelica - 17/12/2015

Buongiorno, mio marito ed io abitiamo in provincia di Udine in una casa dove non paghiamo l'IMU perché risulta prima casa. Mio marito possiede una parte di una seconda casa in provincia di Messina. Gli altri proprietari sono altri due figli (tutti i figli possiedono la stessa %) e la madre che possiede la parte maggiore. Mio marito deve comunque pagare la sua parte di Imu anche se la casa di Messina risulta essere prima casa per sua madre? Può decidere il comune se i figli devono pagare?

Filly - 14/12/2015

Buon giorno, mia suocera ha acquistato il 30/04/2015 un deposito e ha dimenticato di pagare l'acconto IMU a giugno. Il 31/07 è deceduta. Adesso vogliamo pagare l'acconto con il ravvedimento. Come si calcola? Gli otto mesi assommano a 860,00€ Grazie..

Joseph - 13/12/2015

Nonno fa testamento e lascia al nipote la sua seconda casa. Per il nipote ovviamente si tratterebbe di prima casa, giusto? Inoltre tale seconda casa è stata data in affitto. Ora il nipote si è trasferito in Francia per lavoro. Domanda: deve pagare la casa ereditata e data in affitto con l'IMU, ma non come TASI? Grazie

Rocco - 06/12/2015

Sono comproprietario al 50% con mia moglie di un appartamento. Non siamo ancora separati legalmente ma dal 2014 risiedo in altro alloggio in affitto. E' giusto che paghi l'imu come seconda casa? Non sarebbe da considerare che io lascio la mia parte di alloggio ad uso gratuito a mia moglie? Grazie

Luisa - 03/12/2015

Buonasera sono proprietaria e residente di una casa, vorrei spostarmi di domicilio per praticità di lavoro, se do in comodato gratuito l' uso di questa casa ai miei genitori, dovrò pagare l' imu?

Luigia Lumia - 06/12/2015

Attualmente si. Per il 2016 vedremo. ancora non c'è nulla di certo.

Cla - 02/12/2015

Buonasera, sono intestataria al 100% di un appartamento nel comune di Seregno (Mb) A/3 rendita catastale 213,04 euro con pertinenza C/6 rendita catastale 53,04 euro che dal settembre 2015 ho affittato con regolare contratto cedolare secca 4+4. Volevo sapere dato che l'affitto è partito dal 3 settembre e quindi è la prima volta che pagherei l'imu, visto che prima ci vivevo io e quindi abitazione principale, quanto devo pagare di imu?

Luigia Lumia - 06/12/2015

Qui trova un articolo che spiega [Saldo Imu 2015, come si calcola](https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11180-saldo-imu-delibere.html). Fatto il conteggio dovrà calcolare 4/12.

Claudia - 26/11/2015

Salve,sono proprietaria di un immobile dato in affitto e pago regolarmente imu come seconda casa. Domanda: avendo anche un figlio ho lo sgravio dei 250 euro?

Elisabetta - 27/11/2015

Buongiorno Claudia, la detrazione per figli dimoranti era prevista per l'Imu relativa all'abitazione principale, ma in ogni caso è stata eliminata con la Legge di stabilità dell'anno scorso. Saluti

Erminia - 09/10/2015

Buongiorno,i miei figli sono proprietari di un appartamento di cui uno è residente invece l'altro no ,in quanto risiede in un'altra città e paga l'affitto.Adesso vorrei saper il figlio non residente deve pagare IMU oppure non essendo proprietario di altri immobili per lui risulta prima casa e quindi è esente da tasse o no?

Luigia Lumia - 19/11/2015

Il figlio non resiente deve pagare l'Imu.

Valentina - 06/10/2015

Buon giorno, sono Valentina. Recentemente ho perduto mia madre che ha lasciato i suoi beni in eredità a mia figlia. Tra questi anche la casa che attualmente è al 75% di mia figlia ed al 25% mia. La casa si trova nello stesso comune dove mia figlia ed io risiediamo ed l'unica proprietà di mia figlia. Preciso che mia figlia ha 20 anni ed è a carico mio in quanto studente priva di reddito, inoltre è titolare di L.104. Agli effetti della successione l'immobile che ha ricevuto in eredità le viene considerato prima casa ma agli effetti dell'IMU le viene considerata seconda casa con tutto quanto ne consegue. Chiedo di sapere se è possibile fare qualcosa. Ringrazio per la risposta.

Luigia Lumia - 19/11/2015

Purtroppo non c'è nulla da fare, i criteri per il registro, successione sono diversi da quelli per l'Imu.

Silvsna - 22/09/2015

BUongiorno, lavoro in un piccolissimo comune montano. Nin mi sono mai interessata di tributi. Ma so che una società nazionale dovrebbe versare a questo comune una cifra abbastanza importante per dell'IMU arretrato. Viene incassato tutto dal Comune o deve essere versata una parte allo Stato? grazie per l'informazione. Saluti

Patrizia - 26/08/2015

buona sera a tutti, abito in Francia e sono proprietaria a 50% di une casa con mio fratello (50% egli anche). Mia madre e usufrutata. Ho ricevito oggi una lettera per pagare le TASI-abitazione Principale. in questo caso, qui paga le TASI? usufrutato o proprietario (per metta con il moi fratello?) Grazie a voi

claudio - 31/07/2015

Buongiorno, il comune dove abito, risiedo e sono possessore di un'abitazione principale ha deliberato per il 2015 un'aliquota al 4 per mille sulle abitazioni principali e con detrazione di 200 euro solo sulle abitazioni a1 a8 e a9. La mia è un a3. Deduco che debba pagare ma mi chiedo se è normale. Il comune è Castana, provincia di Pavia. Grazie.

Daniela - 30/07/2015

Appartamento affittato a Firenze in cui sono residente i due affittuari prendono anch'essi la residenza come funziona per imu tasi e tarì?

Max - 30/07/2015

Buongiorno, posseggo un'abitazione principale accatastata in A/2 al 50% con mia moglie dove paghiamo la TASI.Abbiamo anche accatastate 4 pertinenze ( 2 in C/2 e 2 in C/6) e anche queste sono inserite nella TASI.Perche' su queste pertinenze devo pagare in piu' l'IMU??

Pasquale - 12/07/2015

Salve, sono italiano e residuo all' estero. I miei genitori sono morti e hanno lasciato una casa da dividere per 4 fratelli. Sarei interessato a aquistare un' appartamento in un' altra localita', dovrei avere la possibilita' anch' io di aquistare come prima casa no? Fosse cosi' (come abitazione principale pur vivendo all' estero) dovrei pagare ugualmente l' IMU? Grazie

Daniela - 08/07/2015

buongiorno, io ho un appartamento a Roma di mia proprietà al 100% dove vive mia madre pensionata, io sono sposata e vivo con mio marito in un appartamento sempre a Roma che appartiene al 100% a mio marito. facendo un contratto di comodato d'uso gratuito a mia madre posso evitare di pagare l'imu per la seconda casa? grazie

Elisabetta - 09/07/2015

Buongiorno Daniela, la possibiltià di equiparare ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti, è lasciata a discrezione di ogni comune. Il comune di Roma lo prevede, limitatamente ad un solo immobile, e a condizione che il comodatario (quindi sua madre) abbia un Isee pari o inferiore a 15.000 Euro. L'equiparazione decorre dalla data di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Può verificare le condizioni di spettanza sul sito del Comune di Roma o rivolgersi all'ufficio del comune stesso. Saluti

antonio - 28/06/2015

Nel mio commento sulla SUPER IMU che grava su UNICHE CASE, ma SECONDE per residenza e dimora diversa, non ho evidenziato, che nel mio caso, si tratta di alloggio categoria economica , da ristrutturare , senza posto auto, senza riscaldamento, di circa 7o mq.! La vecchia ICI di 450 euro, è diventata IMU DI 1400 EURO| Grazie a MONTI e a chi per lui! A "VIRUS" di Rai2 , durante intervista di Porro all' insegnante che vive questa situazione , circa due anni fa, una deputata del PD ha ammesso la STORTURA, ma da allora questa è rimasta! Cosa dobbiamo fare?

Federica - 16/06/2015

Salve. Da aprile 2015 sono subentrata nel contratto d'affitto di un appartamento dato in locazione a 5 persone, tramite la cessione del contratto e in sostituzione ad uno dei 5 originari conduttori. Non so quanto questo incida, ma il proprietario si è avvalso della cosiddetta "cedolare secca". Ora, il contratto scadrà ad agosto 2015 (dunque 8 mesi nell'anno solare) ma essendo io subentrata ad aprile usufruirò (o deterrò) l'immobile solo per 5 mesi. In questo caso sarei esente dal pagamento della prima rata della TASI? Inoltre, essendo 5 persone, nel calcolo dell'importo, viene richiesta la percentuale di utilizzo dell'immobile, bisogna divederla per 5 (20%) o lasciare il 100% dato che il contratto è in solido e non diviso per porzioni? Grazie.

Fabio - 16/06/2015

Buongiorno, ho pagato due f24 di tasi pari importo invece di uno. Cosa devo fare?

Gianluca - 15/06/2015

Grazie per la risposta. Si', in effetti il dubbio era per la differenziazione dei codici per la TASI, acnhe se avevo scritto IMU... scusi per il disguido

Gianluca - 12/06/2015

Buonasera, ma nel caso di abitazione principali con due pertinenze di tipo C6, il codice per l'IMU della seconda deve essere 3958 (perche' comunque e' pertinenza) o 3961 cioe' classificata come altre unita' immobiliari? Grazie in anticipo. Gianluca

Elisabetta - 15/06/2015

Buongiorno Gianluca, nel caso dell'Imu la pertinenza "agganciata" all'abitazione principale va versata con codice tributo 3912, mentre la seconda pertinenza della stessa categoria va versata con codice tributo 3918. I codici che indica lei sono della TASI. Le ricordo comunque che per l'IMU l'abitazione principale si versa solo per le abitazioni di lusso. Saluti

Brunella - 12/06/2015

Buongiorno avrei bisogno di un chiarimento, per i residenti che hanno affittato l'intero appartamento uso foresteria per l'intero anno 2015 si paga l'IMU? Poichè anche la mia commercialista ha dei dubbi perchè la legge parla di esenzione per l'affitto parziale. Grazie e cordiali saluti Brunella

Riccardo - 10/06/2015

Buona sera. Ho venduto casa a fine gennaio 2015 e acquistato casa subito dopo. Dovendo ristrutturare l'abitazione mi sono trasferito e ho fissato la residenza solo a maggio 2015. Questo significa che per i mesi da febbraio ad aprile devo pagare TASI + IMU? Grazie

Francesca - 10/06/2015

Salve, la mia situazione è la seguente: il 30 marzo 2015 ho acquistato un immobile (A/2) e due pertinenze con stessa categoria catastale C/6 (box e posto auto scoperto) e ho portato la residenza presso il suddetto immobile in data 30 aprile 2015. Le mie domande sono: a) su una delle due pertinenze, visto che solo una può essere considerata relativa all'abitazione principale, devo pagarci sia la TASI che l'IMU? O solo l'IMU? b) Poichè dal 30 marzo al 30 aprile non avevo la residenza presso l'immobile in questione devo pagare l'IMU per un mese, è corretto? c) Poichè dal 30 aprile l'immobile è considerato abitazione principale, in seguito al trasferimento della residenza, devo pagare la TASI solo per 2 mesi (maggio e giugno) e l'IMU per un mese (aprile)? Oppure devo pagare la TASI per 3 mesi (aprile, maggio, giugno) e per un mese (aprile) devo pagarci anche l'IMU? Grazie per le eventuali risposte. Saluti

Guazza - 10/06/2015

Secondo me devi pagare TASI e IMU per il mese di aprile, mentre solo la TASI per maggio e giugno. Ovviamente tutto questo si riferisce all'abitazione+una pertinenza. Sulla seconda pertinenza devi pagare sempre IMU e TASI.

umberto - 09/06/2015

Innanzitutto grazie Elisabetta per la risposta. Solo una cosa non mi è chiara. Provo ad esprimerla in sintesi: il comune in cui risiedo dice che due coniugi regolamente sposati possano avere due residenze nello stesso comune, MA solo sull'abitazione principale dove risiede il nucleo famigliare si possa beneficiare dei benefici prima casa ( scusi il gioco di parole ). Pertanto, stando a questo, io ho residenza in appartamento diverso ma dovrei ( secondo il comune ) pagare l'IMU in quanto seconda casa, visto che il nucleo famigliare è in un altro appartamento. Questo è il mio dubbio piu' importante.

Elisabetta - 09/06/2015

Il problema allora è che lei risiede in un appartamento diverso da quello in cui risiede la sua famiglia (moglie con figli), situato però nello stesso comune. Le ricordo allora la definizione di abitazione principale, che è quella su cui poggia l'esenzione IMU: "si considera abitazione principale l'immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile". La norma è stata introdotta per evitare comportamenti elusivi. Nel suo caso quindi, considerando le due abitazioni situate nello stesso comune, solo per una di esse può godere dell'esenzione IMU, per l'altra invece dovrà pagare.

umberto - 09/06/2015

Di nuovo grazie Elisabetta. Le prometto che questa è la mia ultima domanda/ chiarimento: da un controllo fatto dal commercialista la mia posizione al catasto prevede IMU 2015 - nessun pagamento e Tasi 2015 - euro XXX . Il commercialista dice di non pagare l'IMU in quanto al comune NON si aspettano nessun mio pagamento. Di pagare invece la TASI in quanto si aspettano di vedere un pagamento di XXX euro. Confermo che la posizione è stata verificata online i primi giorni di giugno 2015 utilizzando il mio codice fiscale. Per quanto riguarda il 2014, sempre consultando la mia posizione, si evince che prima di prendere residenza dovevo pagare IMU e dopo averla presa solo la TASI. Puo’ un comune errare e chiedere in futuro un mio pagamento? Considerando che è il comune ad aver errato, non io ( che posso avere residenza diversa dal coniuge secondo la legge ).

umberto - 08/06/2015

Salve. Nel dicembre 2013 ho acquistato un immobile nello stesso condominio dove abito con moglie e due figli. Il commercialista mi ha detto di dover pagare l'IMU per l'anno 2014 in quanto seconda casa. Non arriva nessun pagamento per la TASI.Nell'aprile 2014 ho preso residenza nella seconda abitazione. Oggi, giugno 2015, il comune mi manda bollettino TASI. Il commercialista controlla la mia posizione al catasto e mi dice che NON dovro' pagare l'IMU 2015 in quanto per il comune sono residente nella seconda abitazione. Quindi, se pago la TASI non devo pagare l'IMU. Visto che è il comune ha mandare la TASI.... secondo il commercialista lo stesso comune mi esenta dal pagamento dell'IMU. Ora sono le caos piu' assoluto... che devo fare? Immagino che un comune che si vede pagare nel 2014 1350 euro di IMU se la aspetti anche gli anni successivi. Se non la pago quest'anno ( e pago solo la TASI ) cosa rischio? Grazie per le eventuali risposte.

Elisabetta - 09/06/2015

Buongiorno Umberto, per l'abitazione principale (cioè quella in cui si risiede e si dimora) si è esenti dall'IMU per legge (tranne le abitazioni di lusso). Quindi non è il comune ad esentarla dall'IMU ma la legge. Sull'abitazione principale, invece, si paga la TASI. E' corretto quindi che per l'abitazione principale - non di lusso - lei paghi la TASI e non l'IMU. Non rischia nulla in quanto è la legge a prevederlo. Per quanto riguarda, invece, gli anni precedenti, nei quali l'abitazione era considerata "a disposizione", era corretto pagare l'IMU, e il comune aveva (e ha tutt'ora) la possibilità di azzerare l'aliquota TASI, quindi evidentemente nel suo caso il comune aveva azzerato l'aliquota TASI per le seconde abitazioni già assoggettate ad IMU. In caso contrario, cioè se il comune non avesse azzerato l'aliquota TASI, avrebbe dovuto pagare sia IMU sia TASI. Spero di essere stata chiara perché mi rendo conto che la disposizione è articolata. Saluti

Matteo - 04/06/2015

Buonasera. Lo scorso febbraio ho acquisito mediante donazione l'appartamento contiguo al mio. Ho in corso i lavori per unire i 2 appartamenti. Per il 2015 sull'appartamento acquisito pago la TASI o L'IMU?

Elisabetta - 09/06/2015

Buongiorno Matteo, se il nuovo appartamento non è abitazione principale allora dovrà pagare l'IMU e anche la TASI. Per la TASI, tuttavia, deve controllare la delibera del suo comune, in quanto potrebbe essere previsto l'azzeramento dell'aliquota. Saluti

Marco - 03/06/2015

Buonasera, mi permetto di scrivervi per una informazione: sono proprietario al 100% di un solo immobile, di cui sono l'unico occupante. Sul registro risulta l'immobile come categoria A03 e classe 04, rendita 444,15 e due pertinenze categoria C06 e classe 05 e calcolo aliquota 8,10. Premettendo che il comune (A389) mi ha mandato una botta di 738 euro in unica soluzione o a scelta, due comode rate da 369,00 euro.... Facendo qualche calcolo, ho trovato che mi avrebbero fatto il conteggio come "altre abitazioni" visto che ho un codice tributo 3918 e non 3912 (mi pare che sia questo quello corretto). A questo punto, vi chiedo consiglio....è corretto il modello f24 che ho ricevuto? Nel caso non lo sia, devo notificarlo a qualcuno, per evitare "brutte sorprese" in futuro? Distinti saluti, Un cittadino quasi disperato

Elisabetta - 04/06/2015

Buongiorno Marco, se lei ha un unico immobile in cui risiede e dimora, di categoria A3, dovrebbe essere esente dal pagamento dell'IMU e della relativa pertinenza. Pagherebbe l'IMU ordinaria, invece, sulla seconda pertinenza della stessa categoria (in questo caso C6). Se invece l'immobile non è quello in cui ha residenza e dimora, allora deve pagare l'IMU. Visto che l'errore sembra essere piuttosto importante, le consiglio di rivolgersi ad un Caf o a un esperto, per capire cosa sia successo e quale sia la sua situazione, in modo da evitare di ripetere l'errore anche per gli anni prossimi. Come avrà letto nell'articolo, ci sono molte situazioni particolari, addirittura differenti in base al comune in cui è ubicato l'immobile, pertanto le consiglio di approfondire. Saluti

Italiana triste e non tutelata - 03/06/2015

Buongiorno, domanda.... posseggo il 50% di proprietà su immobile (bifamiliare in un paesino triste della Lombardia)di cui,nonostante io sia disoccupata,pago assieme al mio ex compagno(il quale vive con i nostri figli) mutuo. La mia residenza però, l'ho spostata nella mia città natale a casa (in affitto nelle case a canone agevolato della provincia Autonoma) di mio padre pensionato. Sto pagando salato quindi anche Tasi o IMU che sia (cmq x me è un fardello TROPPO pesante data la mia posizione. Vorrei sapere, data la mancanza di liquidi al momento,come potrei evitare certe tasse essendo che nonostante io non sia proprietaria di nessun altro immobile, mi tocchino cmq, date le leggi come sempre italiane sbagliate.... Al momento appunto non posso sostenere una spesa notarile x togliere il mio nome dal 50% dell'immobile....altrimenti l'avrei già fatto.... grazie infinite....

Patrizia - 01/06/2015

Salve, una domanda. Ho letto qui che sussiste il vincolo che per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non deve essere superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013, pari al 10,6‰. Ora, nel mio caso, su di un appartamento sito a Roma, in proprietà al 50% con mia sorella, dove però io vivo e risiedo, mentre mia sorella ha residenza in altra abitazione (in affitto), io pago la TASI e non l'IMU (essendo abitazione principale), mentre mia sorella entrambe (al 50% di proprietà). La somma però dell'aliquota da lei pagata per l'IMU, il 1,06% e per la TASI, il 0,08% risulterebbe quindi superiore al al 10,6‰. Non è questa una violazione di detto vincolo da parte del comune di Roma? Dovrebbe quindi considerare a zero l'aliquota per la TASI, essendo quella per l'IMU già corrispondente al massimo? Grazie

Elisabetta - 04/06/2015

Buongiorno Patrizia, è vero che per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non deve essere superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013, pari al 10,6‰. Tuttavia per il 2014 e il 2015 i comuni possono superare tale limite, per un ammontare non superiore allo 0,8‰ .Quindi per il 2015 la somma delle aliquote TASI e IMU non può superare l’11,4‰ (10,6+0,8). Saluti

pino - 28/05/2015

buonasera. Ho una seconda casa nel comune di Davagna (GE) dove lo scorso anno pagavo l'Imu e questa'anno mi fanno pagare anche la tasi. E' corretto? Perche mi sembra che pagando l'Imu dovrei essere esente dalla tasi . Grazie per la risposta. Cordiali saluti

Elisabetta - 29/05/2015

Buongiorno Pino, non c'è nessuna esenzione per la Tasi. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l'abitazione principale) e di aree edificabili. L'unico vincolo è che per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non deve essere superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013, pari al 10,6‰.Il comune può eventualmente decidere di azzerare l'aliquota Tasi, ma è lasciato a libera decisione di ogni singolo comune. Saluti

Pino - 30/05/2015

Buon giorno Elisabetta. Grazie per la risposta Cordiali saluti

Davide - 27/05/2015

Salve, mia mamma è rimasta vedova nel 2009 e da allora risiede e dimora nell'abitazione principale che aveva in conproprietà al 50% con mio padre. Sia io che mio fratello siamo esenti da IMU e TASI per questo immobile? Se si, lo dobbiamo dichiare il comodato d'uso della nostra quota a nostra madre? Grazie.

Luigia Lumia - 27/05/2015

No, la mamma sulla casa coniugale ha il diritto di abitazione per legge. Voi non dovete fare nulla, la mamma tratta l'immobile come fosse unica proprietaria.

FRANCESCO - 14/11/2015

SCUSATEMI MA UNA VOLTA PAGATA LA SUCCESSIONE, I FIGLI NON DIVENTANO PROPRIETARI SUL 50% DELLA PARTE DEL PADRE? E QUINDI DEVONO PAGARE SULLA QUOTA SIA L'IMU CHE LA TASI?

Demetrio - 20/04/2015

Salve, sono comproprietario al 50% di una appartamento in cui vivevo con mio fratello e sul quale abbiamo sempre pagato le varie ICI ed IMU come abitazione principale; per motivi di lavoro ho dovuto spostare la mia residenza ed adesso ci ritroviamo a pagare a pagare per la tasi una cifra esorbitante dato che pur essendo una proprietà in cui continua a risiedere e dimorare mio fratello, non vi risiedo piu' e non vi dimoro più io stesso per cui non è più considerata abitazione principale. La ringrazio per gli eventuali chiarimenti.

Elisabetta - 22/05/2015

Buongiorno Demetrio, purtroppo è così. Lei dice che ha spostato la residenza per motivi di lavoro. Sa che i lavoratori dipendenti che hanno trasferito la loro residenza per motivi di lavoro, possono godere di una detrazione forfetaria in sede di dichiarazione dei redditi, per i canoni di locazione sostenuti per l'immobile utilizzato come abitazione principale? Non conoscendo bene la sua situazione non so dirle se rientra o meno in questa agevolazione, ma si può sempre informare. Saluti

Guido - 18/12/2015

Buongiorno Elisabetta, io mi trovo nella stessa situazione di Demetriio ma non ho spostato la residenza e seppure durante la settimana dimoro nel luogo di lavoro (dista circa 400 km.) nei fine settimana vivo nel comune di residenza. Il tutto è documentabile dal consumo della luce e dell'acqua. Ora il comune mi ha fatto pagare l'IMU senza detrazini perchè pur risiedendo non vivo continuamente nel paese (circa 300 abitanti). Lo reputo un soppruso e vorrei fare ricorso anche se minacciato di togliermi la residenza. Come posso comportarmi?

Parisi salvatorematteo - 23/12/2014

l'abitazione in cui vivo, con il mio nucleo famiglire(quattro persone) , è composta da uno stabile di due unità locative, una intestata al 100% a me e l'altra al 100% a mia moglie. Con l'arrivo della tasi mi dicono che una delle due abitazioni risulta seconda casa, quindi dovrei pagare anche gli arretrati dell'IMU. sapreste dirmi se è cosi o cosa dovrei fare visto che in comune mi hanno detto che dovrei ricorrere al notaio (oltre 3000 euro di spese) per fondere i due appartamenti in uno solo?

Elisabetta - 29/12/2014

Buongiorno signor Parisi, quello che è cambiato è il concetto di abitazione principale. Rispetto a quello previsto per l'Ici ora l'abitazione principale è l'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano e risiedono anagraficamente.Pertanto l'unico modo per non pagare un immobile come "seconda casa" è richiedere l'accatastamento unitario ai fini fiscali. Le consiglio di rivolgersi all'ufficio catasto di sua competenza.

Luca - 19/06/2014

Io ho sempre pagato l'IMU senza problemi ma ora a mia moglie stanno chiedendo 1500 euro di IMU della casa dove vive sua madre. Lei dice: perchè devo pagare come seconda casa se ne ho solo una?? Qualcuno mi può illuminare? Grazie!!

Elisabetta - 27/06/2014

Buonasera, l'Imu non si paga sull'abitazione principale e relative pertinenze. Per essere abitazione principale si deve dimorare e risiedere nell'immobile. Nel vostro caso potreste eventualmente considerare la "soluzione" del comodato in uso gratuito alla madre di sua moglie.

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