Va precisato innanzitutto che il riscatto del corso legale di laurea è ammesso solo a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio finale.
Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:
• i periodi di iscrizione fuori corso;
• i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto, che siano non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Si possono riscattare:
• i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
• i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
• i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
• i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
• i titoli accademici introdotti dal decreto n. 509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
1) I presuposti per il riscatto della laurea
Le ulteriori condizioni per il riscatto, oltre alla conclusione del ciclo di studi, sono:
- I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997;
- il richiedente deve essere titolare di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto (salvo quanto previsto dalla legge n. 247/2007 per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008. )
2) Calcolo del riscatto della laurea
Periodi da riscattare che si collocano fino al 31/12/1995
Se i periodi oggetto di riscatto si collocano temporalmente fino al 31 dicembre 1995, l’importo della somma da versare sarà determinata con i criteri previsti dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica); In presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 (sistema retributivo), questo sistema di calcolo si applicherà anche nel caso in cui i periodi da riscattare si collochino successivamente alla predetta data.
Periodi da riscattare che si collocano dopo il 31 dicembre 1995
Relativamente ai periodi collocati temporalmente dopo il 31.12.1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere si determina applicando l' aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per la contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Per il calcolo dell'onere di riscatto, la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Esempio: Ipotizziamo che un soggetto voglia riscattare n.4 anni di laurea che si collochino dopo il 31/12/1995 e che presenti domanda di riscatto nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti il 30 marzo 2011; considerando una retribuzione lorda nel periodo 01/04/2010 – 31/03/2011 pari a €.32.170,00:
L’importo da pagare per riscattare n.4 anni è pari a €.42.464,4 (32.170x33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4)
3) Maggiori dettagli ed esempi di calcolo in :
Ti potrebbero interessare anche: