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IL 3 GIUGNO SCADE LA TASSA ANNUALE SULLE UNITÀ DA DIPORTO

Il 3 giugno scade la tassa annuale sulle unità da diporto

Quest'anno la tassa sulle unità da diporto, che riguarda il periodo 1.5.2014-30.4.2015, slitta al 3 giugno in quanto il 31 maggio cade di sabato e il 2 giugno è festivo.

Ascolta la versione audio dell'articolo
La tassa sulle imbarcazioni è stata introdotta dal decreto salva Italia e l'anno scorso, con il c.d. decreto del fare (D.l. 69/2013) ha subito importanti modifiche, che occorre ricordare in vista della scadenza di pagamento. La tassa, infatti, è stata:
- azzerata per le imbarcazioni fino a 14 metri di lunghezza,
- dimezzata per le imbarcazioni di lunghezza tra i 14,01 ed i 20 metri.
L'importo della tassa è rimasto invece inalterato per le imbarcazioni di lunghezza superiore a 20 metri.

1) Chi deve versare

Sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che possiedono unità da diporto.
Sono esenti dal pagamento le imbarcazioni:
  • al primo anno di immatricolazione,
  • di proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici,
  • obbligatorie di salvataggio (compresi i tender),
  • possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
  • che costituiscono bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
  • battelli di servizio purché indichino l’unità da diporto al cui servizio sono posti;
  • in uso ai soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime;
  • nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
  • usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto (anche quelle provenienti da permute con unità nuove);
  • rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
  • possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia).

2) L'importo da versare

Dal 22 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), la tassa è dovuta nelle seguenti misure:
LUNGHEZZA SCAFO
TASSA ANNUALE
da 14,01 a 17 metri
870 euro
da 17,01 a 20 metri
1.300 euro
da 20,01 a 24 metri
4.400 euro
da 24,01 a 34 metri
7.800 euro
da 34,01 a 44 metri
12.500 euro
da 44,01 a 54 metri
16.000 euro
da 54,01 a 64 metri
21.500 euro
superiore a 64 metri
25.000 euro
La tassa è comunque ridotta della metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.
La tassa inoltre è ridotta:
  • del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
  • del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
  • del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione

3) Modalità di pagamento

La tassa sulle unità da diporto va versata con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo 3370, istituito con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012.
In alternativa è possibile pagare con un bonifico in euro, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
  • codice BIC: BITAITRRENT;
  • causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
  • IBAN: IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it

4) Sanzioni

L’omesso, tardivo o parziale versamento della tassa è soggetto alla sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell’importo non versato.
Resta la possibilità per il contribuente di beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’istituto del ravvedimento operoso, utilizzando i seguenti codici tributo:
8936
Sanzione – tassa sulle unità da diporto
1931
Interessi – tassa sulle unità da diporto
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Commenti

Marco Antonio - 18/08/2015

La novità è che esiste la possibilità di avvalersi dell'art.13 comma 1 lettera b-quater) del D.lgs. 472/97 ossia ottenere la sanzione ridotta di 1/5 dopo la constatazione degli uffici finanziari.

Marco - 05/05/2015

Buon giorno. Con l'entrata in vigore della legge di stabilita' (in vigore dal 01/01/2015) e' mutata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso . Quali novità riguardo la tassa annuale sulle unità da diporto ? Grazie.

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