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SCHEDA CARBURANTE CON PAGAMENTI ELETTRONICI INCOMPLETA: NO DELLA CASSAZIONE

Scheda carburante con pagamenti elettronici incompleta: no della Cassazione

L'ordinanza n. 8699/ 2014 conferma l'orientamento restrittivo della Cassazione in tema di deducibilità e detraibilità dei costi per il carburante anche in caso di acquisti con carta di credito

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La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, in linea con un orientamento ormai consolidato, ha ribadito che la completa e puntuale compilazione della scheda carburante (necessaria per ciascun veicolo utilizzato nell’esercizio dell’impresa), nonché la sua sottoscrizione da parte dell’addetto alla distribuzione sono condizioni necessarie per la deducibilità del costo di acquisto del carburante e per la detraibilità della relativa Iva; a nulla rilevando la contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa. Tali considerazioni valgono anche per i casi di acquisti di carburante effettuati con pagamento elettronico, a mezzo di carte di credito e di appositi contratti di somministrazione (cd Netting), dovendo il contribuente sempre provare l’inerenza del costo all’attività d’impresa.
IL CASO
Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate di Salerno, recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2005, costi indeducibili, sub specie spese carburante. In particolare, risultava che la società aveva contabilizzato le spese sulla base delle sole fatture emesse dalla Eni spa (in forza di un contratto di fornitura cd. netting), non recanti alcuna indicazione circa la targa del veicolo e i chilometri percorsi; senza compilare, per altro, il documento numerato e datato previsto dalla C.M. n. 205/1998, l’unico capace di comprovare l’inerenza del costo all’attività di impresa.
Il contribuente presentava ricorso eccependo, preliminarmente, la natura formale degli adempimenti prescritti, come tali non incidenti sulla deducibilità del costo. Nel merito, invece, ribadiva la legittimità della procedura di “netting”. L'Ufficio si costituiva in giudizio deducendo che la procedura di “netting”, proprio perché diffusasi come prassi alternativa alle schede carburanti, doveva anch’essa ottemperare alle prescrizioni sopra indicate; in altri termini non si poteva prescindere dall’indicazione del numero di targa del veicolo ed del chilometraggio. La CTP di Salerno, con sentenza 238/01/2009, respingeva il ricorso ritenendo che la documentazione esibita non fosse idonea a provare la riferibilità delle spese carburanti ai bei strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività.
Diverso il verdetto in appello, laddove la CTR Campania, con sentenza 141/12/09, ha annullato l’atto impositivo argomentando sull’irrilevanza delle omissioni contestate dall’Ufficio, stante la natura formale delle stesse. Di qui, il ricorso per cassazione, con cui l’Ufficio lamenta la violazione degli artt. 109 del D.p.r 917/1986, 1 del D.p.r 444/1997 e 21 del D.p.r 633/1972.
IL COMMENTO
1. ONERE DELLA PROVA IN MERITO ALL’INERENZA DELLE SPESE CARBURANTI
In linea di principio l’onere di dimostrare la fondatezza della pretesa spetta all’Ente impositore, quale attore in senso sostanziale del processo tributario. Tuttavia la giurisprudenza, in più circostanze, ha chiarito che “l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compreso il requisito dell'inerenza, incombe al contribuente che invoca la deducibilità” (cfr ex plurimis Cassazione, sentenze 26539/2008 e 12330/2001). Difatti il co.2 dell’art.2696 stabilisce che la parte che eccepisce l’inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa attorea “ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda” Ragionando in questi termini il giudice di merito deve accertare “ in primo luogo, se la pretesa tributaria dedotta in giudizio derivi dall’attribuzione al contribuente di maggiori entrate oppure dal disconoscimento di costi od oneri deducibili esposti dallo stesso perché solo la esatta individuazione della parte tenuta per legge a dare la prova afferente consente al giudice di porre a carico della stessa la conseguenze giuridiche derivanti dall’accertata inosservanza di detto onere “(Cass.n.11206/2007)............. SCARICA IL COMMENTO COMPLETO CON IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA
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