HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA E TRASFERIMENTO

Cessione di ramo d’azienda e trasferimento

Sentenza della Corte di Cassazione Lavoro n. 8956 del 15 Aprile 2014 - Un' analisi su cessione e/o trasferimento d'azienda e art. 2112 c.c.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Ai sensi dell’art. 2112 c.c., è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di detti elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro - e non un'ipotesi di mera cessione - che non abbisogna del consenso del contraente ceduto.
IL CASO
La Corte d'Appello, in riforma della pronuncia del Tribunale, dichiarò l’inefficacia delle cessazione del ramo di azienda e del contratto di lavoro del dipendente dalla società originaria all’altra società e, per l'effetto, la persistenza del rapporto di lavoro tra le parti originarie. A sostegno del decisum la Corte ritenne quanto segue:
  • doveva ritenersi la sussistenza dell’interesse ad agire del lavoratore, essendo l’azione di accertamento necessaria per rimuovere una situazione di obiettiva incertezza giuridica;
  • nella fattispecie trovava applicazione l’art. 2112 cc, come modificato dal dl.vo n. 18/01, emanato in attuazione della direttiva 98/50/CE;
  • in base a tale normativa la nozione di ramo d'azienda andava identificata in una articolazione aziendale dotata di propria stabile organizzazione di mezzi e personale destinata alla realizzazione di un’attività economica;
  •  tale entità doveva inoltre preesistere al trasferimento, per evitare che lo strumento della cessione del ramo d'azienda mascherasse una mera cessione di rapporti di lavoro; non poteva ritenersi sufficiente che i contraenti avessero denominato una determinata struttura come ramo d’azienda, occorrendo la prova dei suoi precisi connotati oggettivi, e non essendo sufficiente la cessione di meri servizi, senza che ad essi corrisponda anche una stabile organizzazione di beni e personale.
Contro tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione, che l'ha rigettato, perché: “in virtù dell'art. 2112 c.c., deve intendersi per ramo autonomo d’azienda suscettibile di trasferimento, ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità; il che presuppone però una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento”.
IL COMMENTO
1. ART. 2112 C.C. E TRASFERIMENTO D’AZIENDA: PRESUPPOSTI
Il trasferimento d’azienda è regolato dall’art. 2112 c.c., tale norma costituisce l'ultimo approdo del legislatore italiano sul piano definitorio nella materia, derivante dalla elaborazione della giurisprudenza comunitaria in ordine alla interpretazione della direttiva comunitaria 2001/23/CE (frutto anch'essa di una ripetuta riscrittura che ne ha esteso l'originario raggio di azione nel passaggio dal testo della direttiva del Consiglio della Comunità 14 febbraio 1977 n. 77/187/CEE a quello della direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50/CE, infine razionalizzato nella direttiva del 2001) con riguardo al campo di applicazione della stessa, con particolare riferimento alla fattispecie "trasferimento di azienda". Tale nozione è definita dal legislatore comunitario del 1998 (art. 1, n. 1, lett. b) nei seguenti termini: "E' considerato come trasferimento di azienda ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria".
Quanto alla nozione di trasferimento, è noto che la Corte di giustizia l'ha affrancata nel tempo, nello spirito della direttiva, dalla necessità dell'esistenza di un contatto tra cedente e cessionario, estendendola ad ogni caso di modificazione soggettiva della titolarità dell'"azienda" a prescindere dal mezzo tecnico- giuridico utilizzato per la sostituzione del relativo titolare.

1) per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza:

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA BUSTA PAGA 2024 · 24/12/2024 Taglio cuneo fiscale 2025 confermato: quanto si risparmia

La Camera ha approvato la bozza della legge di bilancio con nuove modalità di taglio del cuneo fiscale in busta paga. Vediamo i dettagli e la tabella di riepilogo

Taglio cuneo fiscale 2025 confermato: quanto si risparmia

La Camera ha approvato la bozza della legge di bilancio con nuove modalità di taglio del cuneo fiscale in busta paga. Vediamo i dettagli e la tabella di riepilogo

Bonus nascita 1000 euro e bonus nido 2025: le novità

Nuovo bonus nascita e aumenti bonus nido tra le misure per le famiglie nel DDL Bilancio in via di approvazione in Parlamento. Maggiori detrazioni per i nuclei numerosi

Decontribuzione mamme: dal  2025 parziale ma ampliata alle autonome

In legge di bilancio 2025 estensione anche alle lavoratrici con P.IVA dello sgravio per le lavoratrici dipendenti con almeno 2 figli. L'esonero non sarà piu totale

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.