L’art. 1 del D.L. n. 66 del 2014 prevede che per l’anno 2014 è riconosciuto ai lavoratori dipendenti ed alcuni lavoratori cd. "assimilati" un credito d’imposta annuo di 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro. Qualora, invece, il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro, il predetto credito d’imposta spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
Un aspetto importante da tenere presente è che il credito d’imposta dev’essere rapportato al periodo di lavoro. Questo significa che se il rapporto di lavoro non dura per l’intero anno, l’importo di 640 euro deve essere ragguagliato al periodo effettivo di durata dello stesso.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel caso in cui sia dovuta l’IRPEF dopo aver applicato le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato. Questo significa che, anche qualora l’imposta dovesse essere azzerata per effetto di detrazioni per carichi di famiglia o di detrazioni per oneri sostenuti, credito d’imposta è comunque riconosciuto. Viceversa se l’IRPEF lorda dovesse essere assorbita completamente dalle detrazioni di lavoro, il credito non è riconosciuto.
Una volta determinato l’importo del credito d’imposta, lo stesso deve essere corrisposto in quote mensili a partire da maggio fino a dicembre 2014.
Il credito è riconosciuto, in via automatica, dal datore di lavoro in busta paga. A tal fine, lo stesso, utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Sono esclusi i datori di lavoro domestici; in questo caso i lavoratori beneficeranno del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
L'importo del credito riconosciuto deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
Sotto il profilo soggettivo, il credito d’imposta è previsto in favore dei lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente e i seguenti redditi assimilati:
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borse di studio e assegni di formazione professionale;
- compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.