Dall'8 ottobre gli imprenditori che utilizzano i voucher dovranno inviare la comunicazione preventiva prima dell’inizio di ciascuna prestazione all’Ispettorato nazionale del lavoro. Vi è però una importante distinzione nelle modalità di comunicazione tra:
- imprenditori non agricoli o professionisti e
- imprenditori agricoli:
1. i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
2. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
COSA SONO I VOUCHER E COME SI USANO?
- il compenso per il lavoratore,
- la copertura previdenziale INPS (pensione) e
- quella assicurativa presso l'INAIL.
Al termine del rapporto lavorativo il voucher per il lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).
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1) La normativa precedente in materia di lavoro occasionale, o meglio "accessorio"
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2) Le modifiche del D.LGS 81/2015 sul lavoro accessorio
- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
- tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- banche popolari abilitate
- uffici postali di tutto il territorio nazionale
3) Voucher lavoro e ammortizzatori sociali: Circolare INPS 170/2015
La circolare INPS N. 170 2015 del 13 ottobre 2015 ha fornito precisazioni sulla cumulabilità delle prestazioni di lavoro accessorio o occasionale per i percettori di:
- indennità di mobilità
- disoccupazione agricola
- cassa integrazione guadagni
che viene confermata, sempre nel limite di 3000 euro annui per il lavoratore.
Per quanto riguarda la NASPI, la Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1. chiarisce che il limite è lo stesso , ma precisa anche che per i compensi in voucher tra 3000 e fino a 7.000 euro per anno civile " la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività".
4) Le banche autorizzate alla vendita dei voucher-lavoro
Le BANCHE PEA - Punti di Emissione autorizzati, sono gli istituti bancari che possono emettere i voucher per il lavoro accessorio. Ricordiamo che I buoni lavoro emessi dalle banche abilitate sono pagabili e rimborsabili esclusivamente all'interno del medesimo circuito bancario.
Per l'acquisto, il datore di lavoro, come presso i tabaccai, deve presentare presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica). Per l'acquisto (indipendentemente dal numero di voucher) è dovuta alla banca una commissione di 1 Euro. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 Euro di buoni lavoro. Riportiamo al tabella delle banche e istituti finanziari abilitati alla vendita dei voucher lavoro
Banca Popolare di Sondrio; Gruppo BPER:
- Banca Popolare dell’Emilia Romagna
- Banca di Sassari
- Banco di Sardegna
- Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.
- Gruppo CREVAL:
- Credito Valtellinese
- Credito Siciliano
- Cassa di Risparmio di Fano
Gruppo CARIGE:
- Banca Carige S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.
- Banca del Monte di Lucca S.p.A.
- Banca Cesare Ponti S.p.A.
- Banca Carige Italia S.p.A.
Gruppo Banca Popolare di Vicenza:
- Banca Popolare di Vicenza
- Banca Nuova S.p.A.
- FarBanca S.p.A.
Banca Popolare di Cortona ; Cassa di Risparmio di Ferrara.
Dal 4 novembre 2015 è possibile acquistare e riscuotere i voucher anche presso la Cassa di Risparmio di Bra del Gruppo BPER.
5) Voucher: chiarimenti 2016 per i datori di lavoro e casi particolari
Il Ministero del Lavoro ha fornito due importanti chiarimenti in riferimento ad alcuni settori specifici in risposta all' interpello n.32 del 22 dicembre 2015.
- Riguardo al settore marittimo viene chiarito che il ricorso al lavoro accessorio pagato con i buoni lavoro è ammesso, oltre che nel noleggio occasionale, anche nei casi di noleggio non occasionale, sempre in riferimento alla conduzione di imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo e i limiti quantitativi del d. 81/2015.
- In materia di attività di maestro di sci non vi sono preclusioni normative all’utilizzo dei voucher, sempre che tale attività sia svolta , con i dovuti titoli abilitanti ed entro i limiti quantitativi previsti dall’art.48, co.1, D.Lgs. n.81/15, e l’esecuzione non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto dalla normativa.
Ancora, l’INPS, con Messaggio 02 febbraio 2016, n. 494 ha fornito importanti chiarimenti sul concetto di committenti imprenditori commerciali e liberi professionisti per il lavoro accessorio, disciplinato dal Lgs. 81/2015, c.d. Jobs Act, che come noto sottostanno a due importanti limitazioni all’utilizzo dei voucher:
- il limite di 2.020 euro netti erogabili al singolo prestatore e
- l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.
A questo proposito precisa che non sono compresi nel concetto di "imprenditore commerciale", per cui NON SONO SOGGETTI AL LIMITE I SEGUENTI SOGGETTI :
- Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
- Ambasciate;
- Partiti e movimenti politici;
- Gruppi parlamentari;
- Associazioni sindacali;
- Associazioni senza scopo di lucro;
- Chiese o associazioni religiose;
- Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
- Condomini;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche;
- Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)
- Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc…
ACQUISTO CON F24
La circolare INPS N. 68/2016 ha precisato che ad evitare irregolari compensazioni con crediti del contribuente, chi acquista voucher dall'Inps dal 2 maggio 2016, dovrà versare i contributi di spettanza dell'Inps indicando la causale “LACC - Lavoro occasionale accessorio” nel modello F24 "Elementi identificativi" (F24 ELIDE), anziché nel modello F24 ordinario. L’avvicendamento è stato disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 20/E del 6 aprile 2016. Nello specifico, Nella sezione "CONTRIBUENTE", devono essere indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", devono essere, invece, indicati:
- nel campo "tipo", la lettera "I";
- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
- nel campo "codice", la causale contributo LACC;
- nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".