Nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato l’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20.000.000 di euro - la concessione di un beneficio economico pari a 190€ mensili, in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Il beneficio si applica anche per il lavoratore che ha accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art.7, co. 7, n. 604/19876 e succ modifiche e integrazioni).
Il beneficio può essere riconosciuto:
- in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto;
- in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione.
1) Durata del beneficio e rapporti di lavoro
In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 01.08.2012 al 31.01.2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 01.02.2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 01.02.2013).
Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: [6,33x14] + 190 + [6,33x14]; assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati.
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time - il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 30.04.2013 con orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).
2) Bonus e apprendistato
Il beneficio non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d.l.vo 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo
poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.
3) Presentazione della domanda del beneficio per il reimpiego
Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 12 aprile 2014. Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Inps; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione – in caso di accoglimento dell’istanza - dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG
Allegato
Domanda di ammissione con dichiarazione su aiuti de minimis
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