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CREDITO D'IMPOSTA NEGATO IN ASSENZA DI PROVA

Credito d'imposta negato in assenza di prova

L’omessa presentazione della dichiarazione preclude il riconoscimento del credito d’imposta vantato dal contribuente, laddove non venga prodotta adeguata documentazione; difatti non basta l’esposizione della pretesa nella dichiarazione poiché il credito fiscale nasce unicamente dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo; Ordinanza 25 marzo 2014 n. 6947 della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile

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Il contribuente che invochi il riconoscimento di un credito d’imposta ha l’onere di provare i fatti costitutivi dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine l’esposizione della pretesa nella dichiarazione fiscale, ad affermarlo i giudici della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 6947 del 25 marzo 2014, hanno respinto il ricorso presentato da una società.

1) Corte di Cassazione Ordinanza del 25 marzo 2014 n. 6947: come si è svolta la vicenda

La vicenda origina da una cartella di pagamento emessa dall’Ufficio a seguito di controllo, ex art. 36 –bis DPR 600/73, della dichiarazione Mod. Unico presentata per l’annualità 2003; la società aveva dichiarato ed utilizzato un credito relativo all’annualità precedente (anno 2002), la cui dichiarazione doveva considerarsi omessa perché presentata soltanto nel 2007 a distanza di quattro anni.
La società impugnava la cartella; la CTP accoglieva il ricorso argomentando sull’applicazione al caso di specie dell’art. 2 , comma 7, D.p.r. 322 del 1998 , visto che le dichiarazioni tardive costituiscono non solo titolo per la riscossione delle imposte dovute ma anche per il riconoscimento di crediti d’imposta “tanto più se si considera che a norma del comma 8 del medesimo articolo le omissioni possono essere corrette con dichiarazioni presentate non oltre il termine di cui all’art.43 del DPR 600/73, così come risulta aver fatto il contribuente .
La CTR, invece, su appello dell’Ufficio, riformava la decisone assunta in primo grado in quanto la documentazione prodotta dall’appellata “non forniva la prova del diritto rivendicato, ne appariva pertinente il richiamo all’art.2 , comma 7 DPR 322/98 perché riferibile alla sola riscossione delle imposte dovute senza possibilità di estensione analgica al riconoscimento dei crediti d’imposta”.
La società successivamente affidava il ricorso in Cassazione ad un unico motivo: violazione di norme di legge, in quanto il diritto relativo al credito d’imposta doveva ritenersi già acquisito perché riportato nella relativa dichiarazione dei redditi, sebbene presentata con un ritardo di quattro anni.
I giudici di piazza Cavour, nel disattendere le argomentazioni del ricorrente, ritengono che la società, a riprova del proprio credito, avrebbe dovuto fornire la prova dell’esistenza dello stesso mediante esibizione quanto meno del bilancio di esercizio, non essendo sufficiente la mera indicazione del credito nella dichiarazione.
Nel caso di specie, per altro, non poteva essere riconosciuto alcun credito perché la società aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno interessato, ossia il 2002, e non aveva fornito alcuna documentazione a conferma del credito rivendicato.
La stessa giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato che il “credito Iva non può esserne negato per averne omessa l'indicazione, in quanto non sorge al momento e per effetto della presentazione della dichiarazione, ma come conseguenza delle operazioni imponibili passive”. (Cass. 10808/2012)
Ne sembra pertinente, osservano i giudici, il richiamo all'art. 58, quarto comma, del decreto in materia di Iva, atteso che tale norma consente esclusivamente di evitare l'irrogazione della sanzione, e non anche la salvezza di quelli che sarebbero stati gli effetti della dichiarazione poi non presentata, “tra i quali appunto la possibilità di portare successivamente in detrazione crediti d'imposta non computati, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 1029 del 28/01/2002, n. 1823 del 2001)”.
In definitiva l’omessa presentazione della dichiarazione preclude il riconoscimento del credito d’imposta vantato dal contribuente, laddove non venga prodotta adeguata documentazione; difatti non basta l’esposizione della pretesa nella dichiarazione poiché il credito fiscale nasce unicamente dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo.
La stessa Amministrazione, con circolare n. 21/E del 25 giugno 2013, nel modificare l’interpretazione già fornita in altri documenti di prassi (Vedi Circolare n.34/E del 6 agosto 2012), ha chiarito che il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità può attestare l’esistenza contabile del suo credito mediante produzione di idonea documentazione (es. bilancio), fermo restando il pagamento delle sanzione e degli interessi.

Allegato

Corte di Cassazione Ordinanza n. 6947 del 25/03/2014
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