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5 PER MILLE 2014: ECCO COME INSERIRSI NEGLI ELENCHI

5 per mille 2014: ecco come inserirsi negli elenchi

Gli enti che vogliono accedere al riparto del 5 per mille devono presentare una domanda di iscrizione entro il 7 maggio 2014. La pubblicazione degli elenchi dei beneficiari/esclusi sarà poi predisposta dall'Agenzia delle entrate e pubblicata sul suo sito internet.

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La legge di stabilità 2014 ha confermato anche per il 2014 la disponibilità dei fondi da destinare al riparto del 5 ‰ dell'IRPEF. Gli enti in possesso dei requisiti previsti, possono partecipare alla ripartizione delle somme iscrivendosi negli elenchi previsti per ciascuna “categoria” di soggetti. L'Agenzia delle Entrate, con la recente circolare 7/E del 20.03.2014, ha fornito una sintesi aggiornata dei termini da rispettare per l'ammissione al beneficio degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

1) La domanda di iscrizione entro il 7 maggio

Gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che quest'anno vogliono iscriversi all'elenco dei beneficiari del 5 per mille, devono inviare un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, anche se già inviata per gli anni precedenti.
La domanda di iscrizione va presentata all'Agenzia delle Entrate a partire dal 21 marzo 2014 e fino al 7 maggio 2014:
  • utilizzando l’apposito modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet;
  • attraverso l’apposito software “5 per mille” disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
  • esclusivamente in via telematica, direttamente dall’ente interessato (abilitato ai servizi telematici e dotato di pin code) ovvero tramite un intermediario abilitato;
Entro 5 giorni dall’invio il sistema telematico restituisce la ricevuta attestante l’esito della trasmissione; se l’invio non è andato a buon fine, è necessario verificare il motivo dello scarto e ripetere la procedura di invio.

2) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Dopo aver presentato la domanda di iscrizione, il legale rappresentante dell'ente deve presentare entro il 30 giugno 2014 una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, allegando la fotocopia, non autenticata, del proprio documento di identità. La fotocopia del documento di identità va sempre allegata, anche se il rappresentante legale non è variato rispetto all’anno precedente.
La dichiarazione va presentata:
  • alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, se si tratta di un ente del volontariato;
  • al competente Ufficio territoriale del CONI, se si tratta di un'associazione sportiva dilettantistica.
mediante raccomandata A/R o PEC, alla casella di posta elettronica certificata della competente DRE, riportando nell’oggetto l’indicazione “Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013” ed allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta dalla scansione dell’originale sottoscritto dal rappresentante legale, nonché della copia del documento di identità.
Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate fornisce un modello parzialmente precompilato, differenziato per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, con le informazioni fornite in sede di iscrizione all’elenco.

3) Le coordinate del conto per l'accredito

Affinché la quota del 5 per mille possa essere accreditata, i rappresentanti legali dell'ente possono comunicare all’Agenzia delle Entrate le coordinate del conto corrente bancario/postale utilizzando l’apposito modello, disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche per la richiesta di accreditamento dei rimborsi fiscali e delle altre forme di erogazione. Il modello dovrà poi essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate o tramite i servizi telematici (Entratel o Fisconline).
Nel caso in cui l’ente non comunichi le coordinate per l'accreditamento o non disponga di un c/c, l’erogazione delle somme sarà effettuata con altre modalità dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Non è tenuto all'adempimento l'ente che abbia già comunicato in precedenza le coordinate, salvo che siano intervenute variazioni nel c/c di riferimento.

4) La regolarizzazione entro il 30 settembre

Gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti legati all'ammissione al beneficio del 5 per mille, possono regolarizzarsi trasmettendo la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre 2014. E' necessario in ogni caso che:
  • sussistano i requisiti sostanziali;
  • entro il 30.9 sia inviata la domanda di iscrizione e/o la successiva documentazione richiesta (ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti con allegata la fotocopia del documento di identità del rappresentante legale);
  • sia contestualmente versata, con il mod. F24, la sanzione minima di 258 Euro, utilizzando il codice tributo “8115”, senza possibilità di compensazione.

Allegati

Circolare 7E del 20.03.2014
Circolare 6E del 26.03.2013
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