L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello Unico SC 2014 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2013, con il provvedimento direttoriale n.13942 del 31 gennaio 2014.
Tra le principali novità di quest’anno si segnalano:
• l’eliminazione del quadro EC, contenente il prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali
• l’inserimento nel quadro RS del prospetto dedicato alle agevolazioni per gli investimenti in start up innovative nonché delle spese per gli interventi su edifici destinati ad attività produttive situati nelle zone sismiche ;
• l’inserimento al rigo RF55 (variazioni in diminuzione) del codice “38” per l’indicazione del 30% dell’IMU, immobili strumentali.
LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO SC 2014
Come di consueto, il modello va presentato, in via telematica, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ricordiamo che a tal fine, non rileva la data di approvazione del bilancio o del rendiconto ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se la società o l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza di presentazione è fissata al 30/09/2014; diversamente una società con periodo d’imposta 1/07/2013 - 30/6/2014, dovrà presentare Unico 2014 entro il 31/03/2015.
1) Frontespizio , Quadro RF e Quadro RS nel Modello Unico SC 2014
FRONTESPIZIO
La prima novità di Unico Sc 2014 riguarda la casella "Attestazione" che va barrata qualora i soggetti che esercitano il controllo contabile sottoscrivano la dichiarazione ai fini dell' attestazione di cui al DM 164/99; come noto, infatti:
- Art. 10, DL 78/09 i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi > €.15mila annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità (art. 35, Dlgs 241/97) per le dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 1, del DPR 322/98, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli (art. 2, DM 164/99)
- Art. 1, c. 574, L.147/2013 - le società che vogliono utilizzare in compensazione “orizzontale”, dal 2013, i crediti d’imposta rinvenienti dalle dichiarazioni (IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte o imposte sostitutive) per importi > € 15.000 nell’ambito dell’anno solare devono richiedere in alternativa: l’apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione o l'attestazione dei controlli da parte del collegio sindacale: anche in questo caso, le società di capitali assoggettate al controllo contabile (art. 2409-bis, c.c.) possono sostituire il visto di conformità con la sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile.
Quindi, in quest'ultimo caso, va comunque barrata la casella "Attestazione”.
QUADRO RF E RS
Altra novità importante si ha nel quadro RF dove trovano posto le novità introdotte la legge di Stabilità 2014; in particolare:
a seguito delle novità introdotte all’art. 106 c.3 del Tuir per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti iscritti in bilancio, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso e sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei 4 successivi.
nello specifico quindi troviamo :
- rigo RF25 (variazioni in aumento);
- rigo RF41 (variazioni in diminuzione);
- "nuovo” prospetto dei crediti nella sezione II del quadro RS;
Inoltre , ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.23/2011, l’IMU relativa gli immobili strumentali è deducibile nella misura del 30% per il 2013 e del 20% per il 2014. E quindi previsto il codice “38″ per l’indicazione del 30% dell’IMU versata nel periodo d’imposta.
La principale novità del quadro RS riguarda l’inserimento di 2 “nuovi” prospetti al fine di comunicare rispettivamente:
RIGO RS142 i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare > 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione (art. 1, DL 209/02)
RIGO RS143 i dati e le notizie relativi alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare > 50 mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 5-quinquies, DL 203/2005).
Altra novità in questo quadro A, la comunicazione, nel rigo RS144, del mutamento (parziale o totale) dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi.
Ancora: Il quadro RS ospita un prospetto per l'agevolazione su investimenti in start-up innovative a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico in ambito energetico; l'incentivo consiste in una deduzione dal reddito pari al 20% dei conferimenti effettuati per un importo inferiore a €.1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
L'ammontare deducibile (totale col. 4, rigo RS173) è utilizzabile in abbattimento del reddito di periodo nel quadro RN, fino a concorrenza del medesimo reddito. L'eventuale eccedenza potrà essere utilizzata in riduzione dei redditi futuri, ma non oltre il terzo anno dalla sua maturazione.
2) tratto da: LA CIRCOLARE DEL GIORNO n. 62 del 27 Marzo 2014
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