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CHIUSURE ELUSIVE E RISCHI DEL LIQUIDATORE

Chiusure elusive e rischi del liquidatore

Ordinanza Cassazione n. 179/2014 sulla liquidazione di società con debiti tributari e responsabilità del liquidatore

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Il Collegio di legittimità nell’ordinanza n. 179 dell'8 Gennaio scorso ha chiarito che il giudice d’appello, errando, ha ritenuto che sia condizione della responsabilità del liquidatore quella del previo "passaggio in giudicato" dell'accertamento all'atto del deposito del bilancio finale di liquidazione, così che il credito tributario si manifesti "certo e definitivo" all'atto in cui il liquidatore ha provveduto ad effettuare il riparto a favore dei creditori sociali. Ex adverso secondo l'indirizzo della Suprema Corte la condizione della certezza legale del tributo deve sussistere al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità, mentre sul liquidatore incombe l'onere "di provare l'insussistenza dei presupposti del debito ovvero l'incertezza del debito stesso".
IL CASO
La CTR di Genova ha respinto l'appello dell'Agenzia contro la sentenza n. 176/06/2008 della CTP di Savona che aveva accolto il ricorso di S.F. - ed ha così annullato l'avviso di accertamento IRPEG-ILOR, per l'anno 1987, con il quale l'Agenzia - sulla premessa che nel bilancio finale di liquidazione depositato il 20.10.1995 il S., come liquidatore della … srl, aveva omesso di soddisfare i crediti erariali portati dall'avviso di accertamento notificato il 2.8.1994, soddisfacendo invece crediti sociali diversi di ordine inferiore - aveva inteso esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del S. medesimo a mente del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che "l'Agenzia delle Entrate, ritenendosi creditore, avrebbe potuto impugnare il bilancio finale di liquidazione....anche perché non avrebbe potuto opporre un credito in pendenza di un accertamento fatto nel 1994". La Commissione ha anche ritenuto che la condizione perché sia esercitabile la menzionata azione di responsabilità è che sia acclarata l'esistenza e la definitività del debito tributario in capo alla società sulla base di un accertamento passato in giudicato, così come non si era verificato nella specie di causa.
Questi i motivi del ricorrente, secondo cui si era verificato un error iuris:
• Il primo motivo si fonda su un'insussistente contrasto tra motivazione e dispositivo, nel quale ultimo è semplicemente contenuto un lapsus in relazione alla parte che ha promosso l'appello;
• il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36) l’Agenzia si duole del fatto che il giudice del merito abbia sostanzialmente ritenuto che la responsabilità del liquidatore non sussista allorquando il credito vantato dall'Erario non fosse già divenuto definitivo al momento del deposito del bilancio finale di liquidazione.
Breve digressione giurisprudenziale, a seguito del mutato contesto normativo
L’esame delle fattispecie in base alle quali i soci, liquidatori ed amministratori possono essere chiamati a rispondere per le obbligazioni tributarie non soddisfatte dalla società pone, prima di tutto, un problema di ricostruzione degli elementi strutturali su cui tali responsabilità si fondano.
Occorre individuare e distinguere le fonti normative da cui le responsabilità traggono origine, verificandosi una coincidenza, che a volte è sovrapposizione, tra ratio ed oggetto, delle disposizioni civilistiche e fiscali.

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