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DELEGA FISCALE, IL PROGRAMMA DI RIFORMA DEL FISCO ITALIANO

Delega fiscale, il programma di riforma del Fisco italiano

Dalla riforma del Catasto al riordino dei regimi fiscali e della disciplina IVA, dalla regolamentazione dell'abuso del diritto al rafforzamento della lotta all'evasione, tutte le riforme che il Governo dovrà mettere in campo per attuare quanto previsto dalla Legge Delega fiscale

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A distanza di quasi due anni dall'approvazione del disegno di legge, dopo un tormentato iter parlamentare, la Delega fiscale è finalmente divenuta legge. Si tratta della Legge n. 23 dell'11 marzo 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 e che entrerà in vigore dal prossimo 27 marzo.
La legge delega il Governo ad emanare disposizioni che consentano una riforma del sistema fiscale, per renderlo "più equo, trasparente e orientato alla crescita", in particolare attraverso:
  • la riforma del Catasto, con determinazione della rendita catastale in base ai metri quadrati in luogo del numero dei vani;
  • il rafforzamento della lotta all’evasione;
  • la regolazione dell’abuso del diritto;
  • la revisione ed il riordino dei regimi fiscali;
  • l'introduzione della nuova Imposta sul Reddito Imprenditoriale (IRI);
  • la revisione del contenzioso tributario;
  • la razionalizzazione dell’Iva, con un ritocco ai regimi speciali Iva e all’Iva di gruppo.
Il Governo è delegato ad attuare la riforma del sistema fiscale adottando una serie di Decreti Legislativi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Delega stessa, di cui almeno uno entro i primi 4 mesi.

1) La riforma del Catasto

Uno dei punti centrali delle riforma del sistema fiscale che il Governo dovrà attuare è sicuramente la riforma del Catasto, attesa da tempo per rendere più equa la determinazione della rendita catastale degli immobili grazie all'utilizzo dei metri quadrati come base di riferimento per il calcolo, anziché il numero di vani.
In particolare, verranno rideterminate le destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali.
Il valore patrimoniale medio ordinario sarà determinato:
  • per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che si basa sui metri quadrati dell'immobile ed utilizza funzioni statistiche che esprimono la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso Comune;
  • per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che si basa su procedimenti standardizzati di stima diretta; se non è possibile fare riferimento ai valori di mercato, si utilizza il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, oppure il criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente.
La rendita media ordinaria sarà determinata mediante un processo estimativo che utilizza funzioni statistiche idonee ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni; qualora, invece, non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, si applicano ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
Saranno poi previsti meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento.
Per le unità immobiliari di interesse storico o artistico, saranno previste adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione è del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.

2) Il riordino dei regimi fiscali

Il Governo dovrà effettuare la revisione ed il riordino dei regimi fiscali per eliminare complessità superflue, semplificare gli adempimenti, razionalizzare le aliquote ed accorpare o sopprimere particolari fattispecie.
Sarà istituita un’imposta unica, l’IRI (Imposta sul Reddito Imprenditoriale), a cui potrà essere assoggettato sia il reddito d’impresa o di lavoro autonomo ora soggetto ad IRPEF, sia il reddito d’impresa ora soggetto ad IRES, al fine di assimilare il trattamento fiscale dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo dei soggetti passivi IRPEF a quelli d’impresa dei soggetti passivi IRES.
E’ previsto un restyling dei regimi speciali IVA e dell’IVA di gruppo, in modo tale da recepire le norme della direttiva comunitaria 2006/112/CE.
Il Governo è, inoltre, delegato ad introdurre norme per la revisione di altre imposte indirette, come le imposte sulla produzione e sui consumi, le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le altre imposte di trascrizione e di trasferimento, le imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti. 
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Commenti

nico coppata - 21/03/2014

Salve. io ho un reddito di circa 17mila l'anno da poco mia moglie la hanno assunta quanto mi toglieranno dalla busta paga? Grazie

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