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IL SALVA ROMA-TER MODIFICA LA TASI E LA WEB TAX

Il Salva Roma-ter modifica la Tasi e la web tax

Tra le altre disposizioni contenute nel decreto si ricorda la proroga al 31.03.2014 per la definizione agevolata delle cartelle, e l'importo del "bonus mobili" limitato al costo della ristrutturazione dell'immobile

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Dal 6 marzo 2014 è in vigore il c.d. decreto salva Roma-ter, in cui oltre ad essere contenute una serie di disposizioni riguardanti la scuola e gli interventi per Roma, vi sono alcune importanti modifiche di carattere fiscale riguardanti: la Tasi, la web tax, la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, e la detrazione del 50% dei mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili").

1) Tasi

  • sono stati esclusi dalla Tasi i terreni agricoli (art. 2 comma 1 lett.f D.l. 16/2014);
  • sono assoggettate a Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali che prima erano escluse da tassazione (art. 2 comma 1 lett. g D.l. 16/2014);
  • è stata eliminata possibilità per i Comuni di disporre di eventuali riduzioni/esenzioni tariffarie per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa (art. 2 comma 1 lett. h D.l. 16/2014);
  • sono state introdotte nuove fattispecie di esenzione dalla Tasi (art. 1 comma 3 D.l. 16/2014) per:
    • gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73;
    • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
    • fabbricati di proprietà della Santa Sede ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense;
    • fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    • immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc;
  • è stata prevista la possibilità di aumentare l'aliquota della Tasi (art. 1 comma 1 lett.a D.l. 16/2014) per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, in questo modo l'aliquota massima diventa del 3,3% per l'abitazione principale e dell'11,4% per gli altri immobili (a condizione che per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate siano previste detrazioni d'imposta o altre misure);
  • sono state modificate le modalità di pagamento, prevedendo che per la Tasi sia possibile utilizzare solo il mod. F24 o il bollettino di c/c/p (art. 1 comma 1 lett. b D.l. 16/2014).

2) Web tax

La finanziaria 2014 aveva introdotto la c.d. web tax con cui si voleva obbligare le società che acquistano e vendono pubblicità online (ad esempio Google) ad aprire una partita Iva italiana, in modo che le vendite realizzate in Italia fossero fatturate nel nostro Paese, con il conseguente ritorno di gettito. Al momento, invece, è consentono a queste società di avere una sola sede legale in Europa e di poter registrare tutti i loro ricavi presso quella sede, senza doverne aprire una in ogni stato europeo in cui siano presenti.
L'applicazione di questa disposizione è stata successivamente prorogata al 1° luglio 2014 dal c.d. Decreto salva Roma-bis (art. 1 comma 1 del D.l. 151/2013), non convertito in legge.
Il decreto salva Roma-ter (art. 2 comma 1 lett. a del D.l. 16/2014) l'ha invece definitivamente cancellata; ma restano applicabili le altre disposizioni in materia di web tax (di cui ai commi 177 e 178 Finanziaria 2014) per cui permane l’obbligo:
  • per le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari di utilizzare “indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale”;
  • di effettuare il pagamento dell’acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari esclusivamente mediante bonifico bancario / postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.

3) Definizione agevolata

La Finanziaria 2014 ha previsto che il contribuente possa estinguere, senza interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:
  • di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo;
  • dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione (ex art. 17, D.Lgs. n. 112/1999).
La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre non è ammessa per le somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.
In base al testo originario della finanziaria per perfezionare la definizione agevolata bisognava versare integralmente quanto dovuto entro il 28.02.2014. Tale scadenza è stata posticipata al 31.03.2014 dal decreto salva Roma-ter (art. 2 comma 1 lett. c, d). Il decreto ha posticipato anche il termine della sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, portandolo dal 15.03 al 15.04.2014. Fino a tale data, sono sospesi anche i termini di prescrizione.

4) Bonus mobili

La Finanziaria 2014 ha prorogato al 31.12.2014 (anziché 31.12.2013) la detrazione IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).
L’agevolazione spetta, quindi, per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014, su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 10.000 e nella percentuale del 50%.
La legge aveva previsto anche un ulteriore limite alla detrazione dei mobili/elettrodomestici, ossia che la spesa per i mobili da portare in detrazione non potesse superare l'importo sostenuto per i lavori di ristrutturazione. Questo significava, ad esempio, che se si spendono 500 Euro per manutenzione straordinaria l'importo massimo agevolabile è 500 Euro.
Tale disposizione però è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 151 del 30.12.2013 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304 del 30.12.2013), mai convertito in legge.
Nel decreto salva Roma ter tale disposizione non è stata riproposta, con la conseguenza che torna applicabile quanto previsto dalla Finanziaria 2014.
Pertanto, l’agevolazione non trova soltanto il limite di spesa di € 10.000 ma anche quello delle spese dei lavori di recupero effettuati sull’immobile.
Attenzione: a tal riguardo si informa che il 12.03.2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di misure tra cui il fatto che il bonus mobili non sia più legato al tetto di spesa della ristrutturazione ma solo al limite di 10.000 Euro. Si veda a tal proposito la nostra Rassegna stampa del 13.03.2014 "Le riforme di Renzi".
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