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DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO, MODELLO IRE ENTRO FINE MESE

Detrazione risparmio energetico, modello IRE entro fine mese

Entro il prossimo 31 marzo i contribuenti che hanno sostenuto nel 2013 spese per interventi di risparmio energetico che proseguono o terminano nel 2014, dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate il modello IRE

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I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55%-65% per le spese sostenute nel 2013 relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati o proseguiti in tale anno, ma che proseguono anche nel 2014, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l'apposito modello IRE entro il 31 marzo 2014.
La comunicazione è richiesta dal Fisco al fine di monitorare le detrazioni fiscali in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivise per ciascun esercizio.

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1) La detrazione Irpef/Ires del 55%-65%

Come noto, la Finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda (IRPEF/IRES) il 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L'agevolazione è stata più volte prorogata. L'ultimo intervento legislativo in materia è stato quello della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale, modificando l’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”) che ne aveva previsto una proroga per il periodo 01.01.2013 - 30.06.2013 nella misura più elevata del 65%, ha previsto una nuova proroga nella misura del:
  • 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014;
  • 50% per le spese sostenute nel periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.
E' stato lasciato inalterato il limite massimo detraibile delle spese stesse.
Con riguardo agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del:
  • 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015;
  • 50% per le spese sostenute nel periodo 01.07.2015 - 30.06.2016.
La spesa è detraibile in 10 rate annuali di pari importo.
MISURA DETRAZIONE IRPEF/IRES RISPARMIO ENERGETICO NEL TEMPO
ALIQUOTA DI DETRAZIONE
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA
55%
01.01.2007 - 05.06.2013
65%
06.06.2013 – 31.12.2014
(06.06.2013 – 30.06.2015 per i condomini)
50%
01.01.2015 - 31.12.2015
(01.07.2015 - 30.06.2016 per i condomini)
Gli interventi agevolabili sono quelli eseguiti su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti, e finalizzati al risparmio energetico dell’edificio.
Le spese agevolabili sono quelle relative ai seguenti interventi:
  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione: 100.000 euro);
  • interventi sull'involucro degli edifici (valore massimo della detrazione: 60.000 euro);
  • installazione di pannelli solari (valore massimo della detrazione: 60.000 euro);
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione: 30.000 euro).
Sono agevolabili anche le spese sostenute per prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la predisposizione della documentazione necessaria per fruire della detrazione) e per opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.

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2) Lavori che proseguono oltre l'anno

Per effetto di quanto disposto dall’art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06.05.2009, a partire dalle spese sostenute nel 2009, se:
  • i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
  • sono sostenute spese in più periodi d’imposta, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;
è richiesta la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate del c.d. "modello IRE", denominato "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta", approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06.05.2009.
Tale Comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario.
Anche quest’anno, pertanto, se gli interventi sono iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) ma proseguono/terminano nel 2014, con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità, è necessario inviare la comunicazione relativamente alle spese sostenute nel 2013.

3) Quando il modello IRE non deve essere presentato

La comunicazione non deve essere presentata:
  • se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (es: lavori iniziati e terminati nel 2013);
  • se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (es: lavori iniziati nel 2013 e ultimati nel 2014 senza sostenimento di spese nel 2013).
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Commenti

antonio - 13/12/2014

devo presentare il modello ire all'agenzia delle entrate se i lavori iniziano nel 2013 e terminano nel 2014 dove nel 2014 sostengo spese solo per l'accatastamento e chiusura dei lavori(spese dell'ingegnere)?

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