La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, all'art. 1, commi 889-896), ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti a bilancio.
In particolare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea e ancora presenti nel bilancio al 31.12.2015.
La rivalutazione si effettua mediante versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili da versare in sede di saldo delle imposte sui redditi.
E' possibile procedere all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione versando un’imposta sostitutiva pari al 10%.
La rivalutazione ha effetti sia ai fini fiscali che ai fini civilistici.
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Per approfondire, puoi scaricare la nostra CDG n. 91 del 10.05.2016 "La rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio 2015"
1) Rivalutazione beni d'impresa: soggetti interessati
Possono fruire della possibilità di rivalutare i beni d'impresa i soggetti IRES di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (società di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti commerciali) che NON adottano i princìpi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella redazione del bilancio.
Inoltre, possono rivalutare i beni d'impresa anche i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone), i soggetti non residenti (persone fisiche o società o enti) aventi una stabile organizzazione in Italia e agli enti non commerciali (limitatamente ai beni relativi all'attività commerciale esercitata).
La rivalutazione può essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria che da quelle in contabilità semplificata.
La rivalutazione può essere effettuata anche:
- dai contribuenti minimi, con le stesse regole previste per i soggetti in contabilità semplificata (Circolare n. 22/E/2009);
- dalle cooperative a mutualità prevalente "indipendentemente dalla circostanza che le medesime fruiscano di un regime di parziale detassazione degli utili" (Circolare n. 13/E/2014).
Non possono, invece, avvalersi della possibilità di rivalutare i beni d'impresa:
- le società semplici, come precisato dalla Circolare n. 57/E/2001;
- i contribuenti in regime forfetario, in quanto essi non deducono gli ammortamentie la plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene non rileva ai fini fiscali.
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2) Rivalutazione beni d'impresa: tipologie di beni ammessi
Possono essere oggetto di rivalutazione tutti i beni d'impresa, sia mobili che immobili, comprese le partecipazioni in società controllate e collegate ex art. 2359 del codice civile, risultanti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015.
In particolare, possono essere oggetto di rivalutazione:
- le immobilizzazioni materiali (ammortizzabili e non), inclusi i beni di costo non superiore a € 516,46, i beni già completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso;
- le immobilizzazioni immateriali costituite da beni giuridicamente tutelati (diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno, marchi, ecc.);
- le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni.
Sono, invece, esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio é diretta l'attività di impresa (c.d. "beni merce"), sia immobili (come da espressa previsione del comma 889 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016) sia mobili (come precisato nella Circolare n. 13/E/2014).
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3) Rivalutazione beni d'impresa: come si effettua
La rivalutazione dei beni d'impresa può essere effettuata secondo uno seguenti criteri:
- rivalutazione del costo storico (comporta un allungamento del periodo di ammortamento);
- rivalutazione sia del costo storico che del fondo ammortamento (consente di far rimanere invariato il periodo di ammortamento);
- riduzione totale o parziale del fondo ammortamento.
All’interno della stessa categoria omogenea possono essere utilizzati anche metodi diversi.
In ogni caso, come disposto dall'art. 11, comma 2, della Legge n. 342/2000, il valore attribuito ai beni a seguito della rivalutazione non può essere superiore al valore realizzabile nel mercato o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito con riguardo alla sua consistenza, alla sua capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa.
La rivalutazione dei beni d'impresa avviene versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 10%. Grazie all'affrancamento, il saldo risulterà liberamente distribuibile ai soci.
Con la Risoluzione n. 30/E del 26.04.2016, sono stati ridenominati i codici tributo, già istituiti in occasione di precedenti rivalutazioni, utilizzabili per il versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni e per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
Le imposte sostitutive (sia quella per l'affrancamento del saldo di rivalutazione, sia quella per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali) devono essere versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, quindi, nel caso di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, entro il 16 giugno 2016 (o 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%).
Il perfezionamento della rivalutazione, tuttavia, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 11/E/2009, non è collegato al versamento dell’imposta sostitutiva bensì all’indicazione del maggior valore rivalutato e della relativa imposta nel mod. UNICO.
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4) Rivalutazione beni d'impresa: effetti civilistici e fiscali
A seguito di rivalutazione dei beni d'impresa, gli effetti ai fini civilistici sono immediati, mentre ai fini fiscali il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (dal 2018).
Pertanto, a fronte della rivalutazione effettuata nel 2015 sui beni esistenti nel 2014, a partire da tale esercizio 2018 sarà possibile tener conto del valore rivalutato al fine di:
- dedurre maggiori quote di ammortamento;
- determinare il plafond su cui calcolare la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione.
In base al comma 896 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, limitatamente ai beni immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Come disposto dal comma 893, nel caso di cessione a titolo oneroso o assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore prima dell'inizio del quarto anno successivo a quello di rivalutazione (2017), le plusvalenze o minusvalenze sono calcolate con riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
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