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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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AFFITTI: SÌ AL CONTANTE SOTTO I MILLE EURO

Affitti: sì al contante sotto i mille euro

Il Mef ha fatto marcia indietro sulla questione dell'obbligo di pagare con assegno e bonifico il canone degli affitti abitativi, ed ha affermato che il contante può essere usato senza rischiare sanzioni fino a 999,99 euro.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il divieto introdotto con la legge di stabilità 2014 di pagare in contante i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo, a prescindere dall'importo, è stato ridimensionato dal MEF con la Nota n. 10492/DT del 5.2.2014. Il divieto all'uso del contante opera solo per importi pari o superiori a 1.000 €, come stabilito dalle regole antiriciclaggio.

1) Il divieto all'uso del contante a prescindere dall'importo

La Legge di stabilità 2014 ha imposto l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno) a prescindere dal relativo importo, derogando di fatto alla disposizione che fissa a 1.000 Euro il limite per il pagamento in contanti (art. 49 del D.lgs. 231/97 da ultimo modificata dall'art. 12 del D.l. 201/2011). Restavano esclusi i canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le locazioni di immobili strumentali.

2) Torna il contante per importi inferiori a 1.000 Euro

Recentemente il MEF, con la Nota n. 10492/DT del 5.2.2014, ha evidenziato che:
  • il limite di 999,99 è l’unico che rileva ai fini delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio);
  • sono considerate "critiche" solo le movimentazioni di contante eccedenti la soglia di 999,99 € (e non intermediate da soggetti autorizzati);
  • il fine della tracciabilità delle transazioni in contanti tra inquilino e proprietario e dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento di agevolazioni e detrazioni fiscali, può essere soddisfatto con una prova documentale idonea ad attestarle in modo chiaro e inequivocabile la destinazione del denaro contante al pagamento del canone.
Si può pertanto desumere che, in presenza di un canone di locazione ad uso abitativo pagato in contanti per un importo fino ad € 999,99, il locatore rilasciando una specifica ricevuta “soddisfa” sia l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti sia la verifica sul diritto di proprietari e inquilini ad avere le agevolazioni fiscali, e non è soggetto ad alcuna sanzione. Invece, per importi pari o superiori a € 1.000 il locatore deve utilizzare obbligatoriamente gli strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio, bonifico bancario, assegno).

Allegato

Nota_Mef_10492_del_5.2.2014
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