- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita.
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore an tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento inferiore a 150 m3.
Per approfondire ti consigliamo :
- Guida pratica al decreto Salva Casa -150 FAQ per risolvere le irregolarità edilizie e la normativa regionale sui sottotetti (eBook 2024)
- Sanatoria edilizia Decreto Salva Casa post conversione (Webinar di Aggiornamento)
- Decreto Salva Casa: commento, guida e riflessioni
- Superbonus 2024 (eBook)
- Bonus casa 2024: guida pratica alle detrazioni (eBook)
- Visita il Focus dedicato alle Ristrutturazioni Edilizie, Superbonus 110% in continuo aggiornamento.
1) La disciplina delle IMPOSTE DIRETTE sugli impianti fotovoltaici
- art. 102 del TUIR: a titolo di ammortamento, dai titolari di reddito d’impresa (persone fisiche/ giuridiche) che impiegano tale bene nell’ambito dell’attività, nei limiti della prevista imputazione a conto economico.
- art. 54 del TUIR: dai lavoratori autonomi e le associazioni professionali che utilizzano tale bene nella propria attività.
- art. 102 del TUIR: a titolo di ammortamento, per le persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d’impresa;
- art. 54 del TUIR: per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che abbiano acquistato l’impianto nel periodo 01/01/2007 - 31/12/2009 e lo impieghino nell’ambito della loro attività.
- se l’impianto fotovoltaico è stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l’aliquota del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti alla circolare in esame non vanno rettificati;
- se i pannelli fotovoltaici non risultino accatastati autonomamente in quanto totalmente o parzialmente integrati all’unità immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati, sono ammortizzati seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventate parte integrante; l’aliquota di ammortamento applicabile sarà quella dell’immobile cui l’impianto risulta integrato. Anche per la deduzione della quota d’ammortamento dei beni immobili, resta fermo il rispetto del criterio di previa imputazione.
- il costo va iscritto tra le immobilizzazioni immateriali nella voce “Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi”
- concorre alla determinazione del reddito di impresa, come spesa relativa a più esercizi, nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
- il costo va iscritto tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza
- concorre al reddito d’impresa, rispettivamente, attraverso la procedura di ammortamento (art. 102 del TUIR).
- se l’impianto è qualificabile bene mobile e costituisce bene strumentale nell’esercizio dell’attività d’impresa, il canone di leasing bene è deducibile ai sensi dell’art. 102, co. 7, del TUIR secondo cui “per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa”;
- se l’impianto è realizzato da lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività il canone di leasing è deducibile ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
- se l’impianto è qualificabile bene immobile il citato art. 102, co. 7, del TUIR dispone che “qualora l’applicazione della regola… determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni”;
- per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che abbiano acquisito l’impianto nel periodo 01/01/2007-31/12/2009 e lo impieghino nell’ambito della loro attività, il canone di leasing è deducibile ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Ti consigliamo:
- Guida alla compravendita immobiliare (eBook 2023)
- il foglio excel Calcolo imposte e agevolazioni acquisto prima casa per la determinazione delle imposte sull’acquisto della casa e delle sue pertinenze tenendo conto delle agevolazioni fiscali per acquisto prima casa.
- e l'e-book Le agevolazioni prima casa (eBook 2023)
Visita il Focus dedicato alle Ristrutturazioni Edilizie, Superbonus 110%, Cessione del Credito in continuo aggiornamento
2) Per approfondire anche la disciplina IVA e le imposte indirette sul fotovoltaico scarica la nostra dettagliata CDG:
Per approfondire ti consigliamo :