L'art. 3, comma 1 del DPR n. 404/2001 prevede l'obbligo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i soggetti autorizzati alla relativa rivendita, di inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati. In precedenza la normativa prevedeva per i soggetti interessati l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle forniture entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare.
L’invio va effettuato in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2013, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 28.2.2014.
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1) Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'invio dei dati degli stampati fiscali
Con la risoluzione n. 5/E del 10 gennaio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti l'adempimento in esame:
TIPOGRAFIA O RIVENDITORE CON SEDI DIVERSE
Nel caso in cui il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati si avvalga di più punti di distribuzione dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà la sua sede principale ad effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture. Ciò in quanto la trasmissione deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l’attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione. Le sedi secondarie " potranno tenere la documentazione cartacea, in modo da soddisfare le esigenze di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria".
CORREZIONE O INTEGRAZIONE DI UN FILE PRECEDENTEMENTE INVIATO
É necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente.
SCARTO DEL FILE INVIATO
Nel caso in cui il file inviato sia scartato dal servizio telematico, l’utente deve ripetere l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuto scarto. Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia, l’invio si considera tempestivo
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