HOME

/

FISCO

/

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

/

COMUNICAZIONE STAMPATI FISCALI 2013

Comunicazione stampati fiscali 2013

L'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle forniture è in capo a tipografie e rivenditori degli stampati fiscali e scade il 28 febbraio prossimo. Chiarimenti nella circolare 5E del 10 gennaio 2003

Ascolta la versione audio dell'articolo
L'art. 3, comma 1 del DPR n. 404/2001 prevede l'obbligo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i soggetti autorizzati alla relativa rivendita, di inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati. In precedenza la normativa prevedeva per i soggetti interessati l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle forniture entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare.
L’invio va effettuato in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2013, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 28.2.2014.

1) Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'invio dei dati degli stampati fiscali

Con la risoluzione n. 5/E del 10 gennaio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti l'adempimento in esame:
TIPOGRAFIA O RIVENDITORE CON SEDI DIVERSE
Nel caso in cui il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati si avvalga di più punti di distribuzione dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà la sua sede principale ad effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture. Ciò in quanto la trasmissione deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l’attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione. Le sedi secondarie " potranno tenere la documentazione cartacea, in modo da soddisfare le esigenze di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria".
CORREZIONE O INTEGRAZIONE DI UN FILE PRECEDENTEMENTE INVIATO
É necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente.

SCARTO DEL FILE INVIATO
Nel caso in cui il file inviato sia scartato dal servizio telematico, l’utente deve ripetere l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuto scarto. Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia, l’invio si considera tempestivo
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Elena - 14/02/2014

Quale è la circolare giusta? Credo ci sia un refuso nel titolo

Susanna Finesso - 17/02/2014

Salve Elena hai ragione, chiediamo scusa, c'è un refuso nel sottotitolo: la circolare è quella indicata nel testo, 5/E del 10 gennaio 2003. Grazie per la segnalazione!

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 22/11/2024 CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

Cassetto fiscale: nuove funzionalità dal 20.11 anche per i professionisti

Cassetto fiscale: nuove funzionaslità di pagamento anche per i professionisti dal 20.11. Regole per gli avvisi bonari

Saldo di cassa negativo e accertamento induttivo

La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’accertamento induttivo basato sul saldo di cassa negativo e la conseguente inversione dell’onere della prova

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.