HOME

/

FISCO

/

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

/

DICHIARAZIONE 730/2014, LE PRINCIPALI NOVITÀ

Dichiarazione 730/2014, le principali novità

Tra le voci più rilevanti del nuovo modello 730/2014 emergono le detrazioni delle spese relative ad interventi di ristrutturazione, acquisto di mobili destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, interventi antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014 è stato approvato il modello 730/2014, che consente di dichiarare i redditi percepiti nel 2013 da lavoratori dipendenti e assimilati. Numerose sono le novità di quest'anno, tra cui:
  • la possibilità di presentare il modello anche per i contribuenti privi di sostituto d'imposta;
  • l'aumento delle detrazioni per figli a carico;
  • la riduzione dal 19% al 15% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per la cedolare secca in caso di locazione a canone concordato;
  • la riduzione dal 15% al 5% della deduzione forfetaria del canone di locazione soggetto a tassazione ordinaria, prevista in assenza dell'opzione della cedolare secca;
  • la stretta sulla detrazione Irpef del 19% per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
  • l'aumento dal 55% al 65% della detrazione Irpef per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per il risparmio energetico dell'edificio.

Ti potrebbero interessare:

1) Lavoratori dipendenti senza sostituto d'imposta

Da quest'anno possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (ad esempio, hanno perso il lavoro).
In tal caso, il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Si ricorda che, finora, il lavoratore dipendente che si trovava privo di sostituto d'imposta in grado di effettuare il conguaglio, non poteva presentare il modello 730, ma doveva presentare necessariamente il modello UNICO PF.
Quest'ultimo modello, però, a differenza del modello 730, non consente di ottenere subito il rimborso di un eventuale credito d'imposta, ma consente solo di riportare il credito d'imposta alla prossima dichiarazione, oppure, richiedere nel quadro RX il rimborso all'Amministrazione finanziaria, che tuttavia lo eroga con la dovuta tempistica.

Ti potrebbero  interessare:

2) Immobili ad uso abitativo non locati

Dall’anno 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, se situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (come previsto dall'art. 1, comma 717, della Legge n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, già a decorrere dal 2013 e quindi già in sede di 730/2014 o Unico 2014). In pratica, per le case sfitte, situate nello stesso Comune dove si trova l'abitazione principale, il reddito sarà tassato per il 50%. In questo caso, nella colonna 12 “Casi particolari Imu” del quadro B, va indicato il codice 3.

3) Detrazioni ristrutturazioni, mobili, interventi antisismici e risparmio energetico

Molte novità sono presenti nel quadro E del modello 730/2014. Una di queste è il recepimento dell'aumento della detrazione Irpef (dal 36% al 50%) e del limite di spesa (da € 48.000 a € 96.000) per le spese di ristrutturazione e di recupero edilizio sostenute durante tutto l'anno 2013, e non più solo fino al 30.06.2013 (proroga stabilita dal Decreto energia - D.L. n. 63/2013, poi ulteriormente "allungata" dalla Legge di Stabilità 2014 anche alle spese sostenute nel 2014). L'agevolazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo:
DETRAZIONE IRPEF INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2013
ALIQUOTA DI DETRAZIONE
PERIODO DI SOSTENIMENTO
DELLA SPESA
LIMITE MASSIMO
DI SPESA
RIPARTIZIONE DETRAZIONE
50%
01.01.2013 - 31.12.2013
€ 96.000
10 anni
Per i contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione di un immobile, il D.L. n. 63/2013 ha riconosciuto un'ulteriore detrazione IRPEF del 50% sulle spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici nuovi rientranti nella categoria A+ (A per i forni) (agevolazione poi prorogata anche per l'anno 2014 dalla Legge di Stabilità 2014). L'agevolazione spetta fino ad un importo massimo di spesa di € 10.000, quindi, l'importo massimo della detrazione è di € 5.000. Anche quest'ulteriore detrazione è ripartibile in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo e deve essere suddivisa tra gli aventi diritto. La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI CLASSE A+
(A per i forni) per L'ARREDO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
- Anno 2013 -
ALIQUOTA DI DETRAZIONE
PERIODO DI SOSTENIMENTO
DELLA SPESA
LIMITE MASSIMO
DI SPESA
RIPARTIZIONE DETRAZIONE
50%
06.06.2013 - 31.12.2013
€ 10.000
10 anni
Nel caso di spese sostenute per interventi antisismici e di messa in sicurezza statica degli edifici, il D.L. n. 63/2013 (Decreto energia) ha riconosciuto una detrazione Irpef pari al 65% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013. Le procedure autorizzatorie di tali interventi devono essere state attivate dopo il 4 agosto 2013 e gli interventi devono riguardare costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o adibite ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
DETRAZIONE IRPEF INTERVENTI ANTISISMICI - Anno 2013
ALIQUOTA DI DETRAZIONE
PERIODO DI SOSTENIMENTO
DELLA SPESA
LIMITE MASSIMO
DI SPESA
RIPARTIZIONE DETRAZIONE
65%
04.08.2013 - 31.12.2013
€ 96.000
10 anni
La sezione IV del Quadro E tiene conto dell'aumento dal 55% al 65% della misura della detrazione Irpef (e Ires) per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per interventi di riqualificazione energetica e finalizzati al risparmio energetico dell'edificio (D.L. n. 63/2013). Pertanto, per l'anno 2013, tale detrazione spetta nelle seguenti misure:
DETRAZIONE 55% - 65% INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
- Anno 2013 -
ALIQUOTA DI DETRAZIONE
PERIODO DI SOSTENIMENTO
DELLA SPESA
LIMITE MASSIMO
DI SPESA
RIPARTIZIONE DETRAZIONE
55%
01.01.2013 - 05.06.2013
Quello specifico previsto per ciascuna tipologia di spesa
10 anni
65%
06.06.2013 - 31.12.2013
10 anni

4) Gli argomenti della Circolare Settimanale per lo Studio n. 5 del 7 Febbraio 2014

INDICE:
LA SETTIMANA IN BREVE
LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 2
LE SCHEDE INFORMATIVE
LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2013
Con l’inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del credito Iva maturato al 31.12.2013, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 Euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva 2014.
Pagina 4
LA COMUNICAZIONE DATI IVA ENTRO IL 28.2.2014
Come ogni anno i soggetti Iva devono presentare entro il mese di febbraio la Comunicazione dati Iva nella quale andranno indicate le liquidazioni periodiche relative all’anno precedente, al fine di determinare l’Iva a debito o a credito. La scadenza per quest’anno è il 28 febbraio 2014.
Pagina 6
LA DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI SUI MUTUI IPOTECARI
In questa scheda si riepilogano le regole generali sulla detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi pagati nel periodo d'imposta sul contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.
Pagina 11
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2014
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo le principali novità presenti quest'anno nel modello 730/2014 relativo ai redditi 2013. Il modello è stato approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014.
Pagina 14
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 26
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 27
SCADENZARIO
SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 07.02.2014 AL 21.02.2014
Pagina 28
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

TOMBINI GIUISEPPINa - 06/04/2014

per ls sostituzione della caldaia x abitazione quale documentazione è richiesta ? grazie io ho la fattura e il bonifico bancario che cita l'art. x il recupero del 50%: è sufficiente ? grazie

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI · 20/11/2024 Omaggi natalizi imprese 2024: regole in vigore

Omaggi natalizii imprese 2024: regole di deducibilità valide ad oggi per le prossime festività. La bozza di DDL di bilancio prevede novità valide però dal 2025

Omaggi natalizi imprese 2024: regole in vigore

Omaggi natalizii imprese 2024: regole di deducibilità valide ad oggi per le prossime festività. La bozza di DDL di bilancio prevede novità valide però dal 2025

Detrazioni Irpef 2025: il tetto massimo previsto dal 1° gennaio

Tetto max per le detrazioni irpef dal 2025, Privilegiate le famiglie numerose. Vediamo la norma sul quoziente familiare dalla bozza di DDL di Bilancio 2025

Rimborsi spese: novità sulla tracciabilità per vitto, alloggio, trasferte

Novità sulla tracciabilità delle spese di trasferta e rimborsi dal 2025 per dipendenti, autonomi e imprenditori

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.