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1) Comunicazione dati Iva 2016: abrogazione dal 2017
Il 2016 è l'ultimo anno per la comunicazione dati Iva in quanto l'art. 8-bis del D.l. 192/2014 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha differito al 2017 (al posto del 2016, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, art. 1 comma 641 L. 190/2014) l'abrogazione della presentazione della Comunicazione dati Iva e l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione Iva autonoma entro febbraio.
Per capire la logica della modifica effettuata dal legislatore occorre ricordare che, attualmente, la dichiarazione Iva può essere presentata con l'Unico (c.d. dichiarazione unificata) oppure autonomamente entro febbraio. Se la dichiarazione è inviata entro febbraio si è esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva.
La possibilità di presentazione entro settembre, assieme all'Unico, costituisce in realtà una violazione di un obbligo comunitario che impone di presentare la dichiarazione Iva entro due mesi dalla scadenza di ogni periodo fiscale, quindi entro il mese di febbraio.
Per ovviare a tale violazione il legislatore ha introdotto l'obbligo di presentare la comunicazione dati Iva entro febbraio. In questo modo, infatti, vengono forniti all’Amministrazione finanziaria i dati Iva sintetici relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente, che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle “risorse proprie” da versare al bilancio comunitario.
Le modifiche apportate sono pertanto in linea con le disposizioni comunitarie, e sono finalizzate ad eliminare un obbligo - quello della comunicazione dati Iva - che comporta ogni anno l'invio di 3.300.000 comunicazioni.
2) Comunicazione dati Iva 2016: soggetti esonerati
- I contribuenti che nel 2015:
- hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
- sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2016 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
- I produttori agricoli che nel 2015 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
- gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2015 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
- I soggetti passivi UE che nel 2015 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
- I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i comuni;
- i consorzi tra enti locali;
- le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
- le comunità montane;
- le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
- I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- Le persone fisiche che nel 2015 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
- I contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011;
- I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014;
- I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 29.02.2016.
3) Comunicazione dati Iva 2016: modalità di presentazione
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall’intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, posto nel frontespizio della comunicazione;
- rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l’originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.
4) Comunicazione dati Iva 2016: sanzioni
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000 prevista dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471/97, e modificata recentemente con D.lgs. 185/2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016).