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1) Un riepilogo
- le società di persone (s.n.c. e s.a.s.), le s.r.l. e le società cooperative - con qualifica di società agricola- potevano optare, al posto della tassazione a bilancio, per il regime di tassazione del reddito su base catastale, come previsto per gli imprenditori individuali e le società semplici esercenti attività agricola per le quali rappresenta il regime naturale;
- le società di persone ed le Srl costituite da imprenditori agricoli, esercenti esclusivamente attività dirette a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti agricoli ceduti dai soci (cd. attività agricole “connesse”) potevano determinare forfetariamente il reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
- in generale dal 2013 l’opzione non poteva più essere esercitata;
- per le opzioni già esercitate, era prevista la possibilità di continuarne l’applicazione fino al periodo successivo a quello in corso al 31/12/2014; le stesse sarebbero diventate inefficaci dal 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
2) La tassazione catastale: effetti della reintroduzione
- società che ha iniziato l’attività nel 2013: in considerazione del fatto che per il 2013 il regime era stato abrogato, il reddito per tale anno deve essere determinato in base al Conto economico, ma dal 2014 è possibile optare per la tassazione catastale;
- società in attività almeno dal 2012 che ha optato per la tassazione catastale. In questo caso la società nel 2013 ha potuto mantenere il regime agevolato, benché fosse stato abrogato, in quanto l'Agenzia delle entrate (nella circolare 12/E del 3.05.2013) aveva chiarito che le opzioni già esercitate divenivano inefficaci con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015 per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
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3) La determinazione forfettaria del reddito
- le opzioni già esercitate fino al 2012 divenivano inefficaci con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015 per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
- per le società che avevano iniziato l’attività nel periodo d’imposta in corso all’1.1.2013 (in generale, nel 2013), già da tale periodo non era consentito determinare il reddito con i criteri forfetari.
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