- del Decreto "destinazione Italia" (D.L. n. 145 del 23.12.2013);
- della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013);
- del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 151 del 30.12.2013).
1) I vari interventi normativi
- al contratto di compravendita;
- agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (donazione);
- ai nuovi contratti di locazione;
- non deve più essere allegata copia dell'APE al contratto di locazione di singole unità immobiliari; resta fermo, invece, l'obbligo di allegazione dell'APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita);
- resta fermo l'obbligo di inserimento:
- nei contratti di compravendita;
- negli altri atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
- nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari;
- in caso di omessa dichiarazione o allegazione (se dovuta), le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000; per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, la sanzione va da € 1.000 a € 4.000, ridotta alla metà se la durata della locazione non supera i 3 anni.
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2) Il punto sulla normativa
APE: LE REGOLE DAL 24.12.2013
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Tipo di contratto
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Obbligo di allegazione dell'Ape al contratto
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Obbligo di dotazione dell'Ape
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Obbligo di inserimento della clausola sulla ricevuta informazione e consegna della documentazione (incluso l'APE) sulla prestazione energetica
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Atti di trasferimento a titolo oneroso
(es. compravendita)
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SI'
(sanzione da € 3.000
a € 18.000)
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SI'
(sanzione da € 3.000
a € 18.000)
|
SI'
(sanzione da € 3.000 a € 18.000)
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Atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione)
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NO
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SI'
(non sanzionato)
|
NO
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Locazione di singola unità immobiliare
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NO
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SI'
(sanzione
da € 300 a € 1.800, come da art. 12, comma 9,
D.L. n. 63/2013)
|
SI'
(sanzione da € 1.000 a € 4.000;
se locazione di durata ≤ 3 anni, sanzione ridotta alla metà)
|
Locazione di
intero edificio
|
SI'
(sanzione
da € 1.000 a € 4.000;
se locazione di durata ≤ 3 anni, sanzione ridotta alla metà)
|
SI'
(sanzione
da € 300 a € 1.800, come da art. 12, comma 9, D.L. n. 63/2013)
|
SI'
(sanzione da € 1.000 a € 4.000;
se locazione di durata ≤ 3 anni, sanzione ridotta alla metà)
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