Tra le risposte alle domande frequenti (FAQ) fornite dall'Agenzia delle Entrate in materia di comunicazione dei dati dei finanziamenti e capitalizzazioni , nonché dei beni concessi in uso a soci o familiari, da presentare per il 2014 entro il 30 ottobre 2015, si ribadisce che sono esonerati dall’obbligo di comunicazione :
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i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011),
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il regime contabile agevolato per gli “ex-minimi” (art. 27, comma 3 D.L. n. 98/2011) e
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delle nuove iniziative produttive.
Questo però soltanto se gli stessi non utilizzano un conto dedicato all'attività dell'impresa.
Spicca su questo tema anche un chiarimento che contraddice le istruzioni contenute nel modello, infatti si afferma che l'esonero non riguarda in nessun caso le società in contabilità ordinaria.
Sono inoltre esonerate dalla comunicazione dei dati dei beni concessi in uso,
le società di persone nelle quali il reddito del socio è bilanciato dall'addebito di costi indeducibili per cui non risultano differenze di valore tra corrispettivo pattuito e valore di mercato . Infatti la circolare
36/e del 24/9/2012 chiariva che la comunicazione dei beni concessi in uso ai soci è dovuta quando vi sia una differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore normale del bene concesso al socio . L'Agenzia specifica ora ulteriormente che "I
n pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione (nel quadro RL) un reddito diverso in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato".
In merito invece agli obblighi di conservazione della comunicazione , l'Agenzia specifica che non essendo un modello di dichiarazione, come non si prevede l'obbligo di firma del contribuente, non si applicano gli obblighi ordinari di conservazione.