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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 E LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

La Legge di Stabilità 2014 e le novità in materia di lavoro

Molti commi della legge di stabilità dedicati alla riduzione del costo del lavoro e alla proroga di strumenti di sostegno al reddito e di incentivi all'occupazione.

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La L. 27 dicembre 2013, n. 147, c.d. Legge di Stabilità, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, si compone di un solo articolo all’interno del quale si rinvengono 749 commi. All’interno dell’articolo unico ci sono dei commi dedicati alla materia di lavoro, il cui obiettivo è volto essenzialmente alla riduzione del costo del lavoro e alla proroga di determinati strumenti di sostegno al reddito e di incentivazione al lavoro.
Infatti, tra i principali interventi  vogliamo segnalare:
  •  la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell’I.N.A.I.L.;
  • dal 1° gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall’I.N.A.I.L. a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo I.S.T.A.T. intervenuta nel periodo 2000-2013;
  •  le disposizioni riguardanti un aumento delle rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro;
  • l’accelerazione del percorso di innalzamento dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS già iscritti ad altre forme di previdenza (come i professionisti e i pensionati);
  • Aumento detrazioni Irpef per il lavoro dipendente

  • la modifica della disciplina sulla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine, già prevista dalla Legge Fornero, prevedendo la possibilità per il  datore di lavoro di recuperare la contribuzione aggiuntiva versata per tutta la durata del contratto e non più solo le ultime sei mensilità;
  • la contribuzione sui rapporti a termine per le Agenzie di somministrazione.abrogato l’art. 2, comma 39, della L. 92/2012, che prevedeva la riduzione al 2,6% dell’aliquota contributiva prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in favore dei Fondi bilaterali;
  •  l’incentivazione alla continuità di servizio nei call center,  con l'erogazione di un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile  per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi.
  • deduzioni Irap  per le aziende che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio  nel periodo d'imposta precedente, Il costo del predetto personale è deducibile per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto e spetta per l’anno di assunzione e per i due successivi. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta.
  • la proroga della stabilizzazione di associati in partecipazione, modificando l’art. 7bis della L. 99/2013, che convertito il D.L. 76/2013, c.d. Decreto Lavoro. Per questo  le aziende possono stipulare con le associazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi.
  • nuovi finanziamenti, per il 2014, per gli ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di solidarietà e la cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività tra cui  30 milioni di euro  destinati al settore della pesca;
  • previsto, per l'anno 2014, che l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, con limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014; 
  • si  incrementa di 6.000 unità il contingente numerico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011(ESODATI)  con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
  • divieto di stipulazione di nuove convenzioni per lavori socialmente utili e annuncio di un prossimo decreto del Presidente del consiglio per razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà individuando individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato degli LSU;
  • Istituzione di un Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  • rifinanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;
  •  ulteriore finanziamento del contratto a tempo indeterminato per i giovani da 18 a 29 anni, previsto dall’art. 1 della L. 99/2013;
  •  per gli anni 2015-2017, rinnovo dell'indennità di vacanza contrattuale, per i pubblici dipendenti, in godimento al 31 dicembre 2013  
  • per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici;
  • a decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici  complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS;
  • Tetto massimo per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali  a trattamenti economici onnicomprensivi ,  fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a 303.000 euro. Nei trattamenti pensionistici succitati sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive;
  • aumento aliquota da versare alla Gestione separata per i co.co.co e co.co.pro.  al 20% nel 2004 e nel 2015  al 23,5%.

1) tratto da La circolare settimanale del Lavoro n. 1 del 10 Gennaio 2013

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