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LA RELAZIONE DEL REVISORE NEL CONTROLLO SUI DATI FINANZIARI PER SCOPI SPECIFICI

La relazione del revisore nel controllo sui dati finanziari per scopi specifici

Le linee guida per la redazione della relazione di revisione che deve risultare dall’attività di controllo contabile compiuta su bilanci redatti per scopi specifici

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l documento n. 178 redatto dall’Assirevi lo scorso Ottobre, dal titolo “Le attività di revisione contabile sui dati finanziari richieste per scopi specifici” intende definire linee guida per la redazione della relazione di revisione che deve risultare dall’attività di controllo contabile compiuta su:
• bilanci redatti per scopi specifici in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria, allo scopo di soddisfare le esigenze di informazioni finanziarie di specifici utilizzatori (Special Purpose Financial Statement);
• prospetti contabili o specifici elementi, conti o voci singoli (Element of a financial statement o element) di un bilancio predisposto secondo un quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale ovvero con scopi specifici. Detti elementi, conti o voci derivano, di norma, dal sistema contabile dell’impresa e riflettono eventi economici e/o operazioni di natura “storica”.
Sono stati redatti dei principi di revisione, validi a livello internazionale, per regolamentare l’attività di revisione su uno Special Purpose Financial Statements o su Element of a financial statement.
Risulta essenziale prima di procedere distinguere tra:
• i principi di revisione internazionali ISA 800 “Special Considerations – Audits of Financial Statements prepared in accordance with special purpose frameworks”, e ISA 805 “Special Considerations – Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Item of a Financial Statement e allo specifico Framework”: contengono linee guida utili per la pianificazione e l’esecuzione dell’incarico di controllo contabile su dati finanziari per scopi specifici.
• I principi di revisione internazionale ISA 700 “Forming an opinion and reporting on financial statements” ISA 705 “Modifications to the opinion in the independent auditor’s report e ISA 706 “Emphasis or matter paragraphs and other matter paragraphs in the independent auditor’s report”: forniscono linee guida per la redazione della relazione di revisione.
L’Assirevi, con il recente documento n. 178, non entra nel merito delle azioni e del comportamento del revisore in sede di pianificazione e svolgimento dell’incarico, ma si limita a esaminare e spiegare i principi di revisione internazionali che affrontano la materia della redazione della relazione, risultato dell’attività di revisione propriamente detta.

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1) 1. Il controllo sui bilanci o sull’informativa finanzaria per scopi specifici

Ai fini dello svolgimento di tale tipologia di incarichi, il revisore deve ricevere una lettera di incarico nella quale devono essere fornite informazioni in merito:
• alle finalità di redazione del bilancio redatto per scopi specifici (Special Purpose Financial Statements) o del prospetto contabile relativo all’elemento, conto o voce (Element of a financial statement);
• agli utilizzatori dell’informativa finanziaria;
• alla responsabilità della Direzione dell’impresa nell’accertamento che i principi e i criteri contabili utilizzati per la predisposizione dell’informativa finanziaria siano consoni alle circostanze;
Inoltre nella lettera deve essere precisato che il Revisore, nello svolgimento del proprio incarico, dovrà acquisire e un’ampia conoscenza del sistema amministrativo-contabile e tenerne conto nella relazione finale. Tale precisazione risulta di essenziale importanza nell’ipotesi di un controllo svolto su bilanci redatti a fini regolatori,
In sede di accettazione dell’incarico il Revisore deve sottoporre all’attenzione della Direzione dell’azienda alla quale il bilancio si riferisce, la forma ed il contenuto della relazione finale da redigere a conclusione del lavoro. Il Revisore dovrà altresì accertare che la Direzione abbia pianificato la redazione delle note esplicative necessarie per illustrare i principi contabili di riferimento e le altre informazioni rilevanti o che, in alternativa, tali principi contabili risultino comunque definiti in modo oggettivo (per esempio dalla normativa di riferimento).

2) L'articolo completo con la formula commentata fa parte de:

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