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ACCONTI 2013 CONTRIBUENTI IRES, CONFERMATO L'AUMENTO

Acconti 2013 contribuenti IRES, confermato l'aumento

E' confermato l'aumento della misura degli acconti Ires e Irap 2013 per i contribuenti Ires: 130% per le società del settore bancario e assicurativo, 102,5% per tutti gli altri contribuenti Ires. I versamenti andranno effettuati entro martedì 10 dicembre 2013.

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre che dà attuazione alla "clausola di salvaguardia" contenuta al comma 4 dell'art. 15 del D.L. n. 102/2013 e fa scattare, quindi, per i contribuenti Ires, l'aumento dell'1,5% degli acconti Ires e Irap 2013 e 2014 rispetto alle misure attualmente previste.
Si delinea così il quadro definitivo dei versamenti degli acconti per tali soggetti. Entro il 10 dicembre prossimo, le società del settore creditizio, finanziario e assicurativo dovranno pagare la seconda o unica rata dell'acconto Ires 2013 e dell'acconto Irap 2013 calcolata su una percentuale pari al 130% dell'imposta 2012 (metodo storico): la rata, in particolare, sarà pari al 130% meno l'importo della rata versata a giugno/luglio 2013. Gli altri soggetti IRES, invece, dovranno versare il 102,5% meno l'importo della rata versata a giugno/luglio 2013.

1) La clausola di salvaguardia

L'art. 15, comma 4, del D.L. n. 102 del 31.08.2013, c.d. “Decreto IMU”, che ha abolito la prima rata dell'IMU 2013 sull'abitazione principale, ha anche previsto, come contropartita, la possibilità per il MEF di stabilire l’aumento della misura degli acconti IRES / IRAP per i periodi d'imposta 2013 e 2014, oltre che l'aumento delle accise sui carburanti a partire dal 1° gennaio 2015, qualora con le misure finalizzate alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel decreto stesso (abolizione della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale, appunto) non si fossero raggiunti gli obiettivi previsti.
A fare scattare tale "clausola di salvaguardia" è stato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013, il quale ha dato attuazione all'art. 15, comma 4, del D.L. n. 102/2013 ed il cui contenuto è stato anticipato dal Comunicato stampa del MEF n. 236 del 30.11.2013.
Il Decreto MEF ha stabilito l'incremento dell'1,5% della misura degli acconti (Ires e Irap) 2013 e 2014 per i contribuenti IRES, che però va ad aggiungersi all'incremento già previsto per i contribuenti IRES del settore bancario e assicurativo dal D.L. n. 133 del 30.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30.11.2013.
Per capire le nuove percentuali, occorre tenere presente il combinato disposto del D.L. n. 133/2013 e del Decreto MEF 30.11.2013. Infatti:
  • il D.L. n. 133 del 30.11.2013 ha:
    • da un lato, cancellato la seconda rata dell'IMU 2013 su abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi IACP, terreni (agricoli o anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • dall'altro, incrementato al 128,5% l’acconto IRES 2013 e, conseguentemente, l'acconto IRAP 2013 per le società del settore finanziario, creditizio ed assicurativo, e innalzato l'aliquota IRES al 36% (27,5% + 8,5%) per tali soggetti per il 2013;
  • successivamente, il Decreto MEF del 30.11.2013, ha fatto scattare la clausola di salvaguardia prevista dal D.L. n. 102/2013 e ha disposto l'ulteriore incremento, rispetto alle misure attualmente previste, dell’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell'IRAP) di 1,5 punti percentuali per il 2013 e per il 2014.

2) La misura effettiva degli acconti Ires e Irap 2013

Alla luce delle modifiche apportate dai due decreti, la nuova misura degli acconti Ires e Irap è la seguente:
Società ed enti del settore creditizio,
finanziario e assicurativo
ACCONTO 2013: 130%
(= 128,5% + 1,5%)
ACCONTO 2014: 101,5%
(= 100% + 1,5%)
Altri soggetti IRES
ACCONTO 2013: 102,5%
(= 101% + 1,5%)
ACCONTO 2014: 101,5%
(= 100% + 1,5%)
Ne consegue che la seconda o unica rata d'acconto 2013 deve essere determinata da parte dei soggetti Ires come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto applicando la nuova misura e quanto versato come 1a rata, cioè sarà pari a:
Società ed enti del settore creditizio,
finanziario e assicurativo
130% - importo 1a rata
Altri soggetti IRES
102,5% - importo 1a rata
La seconda o unica rata d'acconto 2013 dovrà essere versata dai soggetti Ires entro il prossimo martedì 10 dicembre. In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il 10° giorno del 12° mese dello stesso periodo d’imposta.

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Allegati

Decreto_Legge_133_del_30/11/2013
Decreto_MEF_30.11.2013
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