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RUBAVA I PUNTI DEL SUPERMERCATO: CASSIERA LICENZIATA PER GIUSTA CAUSA

Rubava i punti del supermercato: cassiera licenziata per giusta causa

Cassazione 24588/2013 su un caso di licenziamento per giusta causa in cui i fatti addebitati rivestivano carattere di grave negazione dell'elemento fiduciario nel rapporto di lavoro, anche se non contemplati nel codice disciplinare.

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IL CASO
Con ricorso, depositato il 20.04.2005 presso il Tribunale di Catania, la Sig.ra (OMISSIS), dipendente con la mansione di cassiera presso la società (OMISSIS) S.p.A., impugnava il licenziamento per giusta causa come esito del procedimento disciplinare per l’illegittimo utilizzo della carta CLUB.  La ricorrente, in occasione degli acquisti di clienti privi della tessera socio accreditava i punti della spesa effettuata da questi sulla propria carta socio personale, con conseguente accumulo in proprio favore dei punti necessari al ritiro di 68 premi tra il 2002 e il 2003 e 4 premi nel mese di aprile 2004 .
La dipendente chiedeva di accertare e dichiarare la nullita' o l’illegittimita' del licenziamento, e di condannare la società convenuta al reintegro nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande fino alla data dell’effettivo reintegro, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. La convenuta costituendosi contestava la mancata pubblicità del codice disciplinare.
Il Tribunale di Catania con la sentenza n. 3051 del 2006 rigettava il ricorso della dipendente che in riforma del predetto provvedimento proponeva appello alla Corte territoriale competente.
La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1198 del 2010, confermava la pronuncia del giudice di prime cure, ribadendo l’illegitttimità della condotta posta in essere dalla dipendente per avere reiteratamente violato il noto divieto di utilizzazione della CARTA CLUB da parte dei cassieri in violazione dell’art. 2104 c.c., comma 2, e confermando l’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario e di conseguenza la fondatezza e la congruità della sanzione espulsiva comminata dal datore di lavoro.
Avverso tale sentenza la dipendente (OMISSIS) ricorre per Cassazione e la (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.
La Corte di Cassazione, ritenendo infondato il motivo di doglianza, rigetta il ricorso.

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