La procedura di svolgimento del contraddittorio tiene conto dei diritti e delle garanzie che ha il contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art. 12 della l. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente ) che stabilisce una sorta di “iter” che l’Ufficio deve seguire per correttamente adempiere alla sua attività di accertamento e controllo.
Innanzitutto l’Amministrazione svolge attività di accertamento all’interno dei suoi uffici , e solo quando vi siano effettive esigenze di indagine e controllo “sul posto” effettua accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività economiche.
L’organo procedente deve recarsi presso le sedi delle attività durante l’orario normale di lavoro, potendo accedere fuori orario solo in caso eccezionale ed urgente, adeguatamente documentato.
La procedura, in contraddittorio, deve arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività economiche e delle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Tant’è che, qualora non sia possibile svolgere “tranquillamente” la verifica presso la sede dell’attività, il contribuente può richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato nell’ufficio dei verificatori.
Ti potrebbero interessare:
1) L'avvio del contraddittorio: informativa e tempi di risposta
Il primo atto di avvio del contraddittorio che l’Ufficio deve svolgere, quando inizia una verifica, è di fornire al contribuente un’informativa sui motivi e sull’oggetto dell’accertamento,sui diritti e sugli obblighi dell’accertamento nonché sui diritti e sugli obblighi che gli sono riconosciuti durante le verifiche.
Il contribuente dal canto suo, quale primo atto di avvio della procedura in contraddittorio, può esercitare la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria e chiedere che la verifica si svolga presso il professionista che lo assiste e rappresenta.
Di tutta l’attività che viene svolta in contraddittorio, delle osservazioni, dei rilievi e dei documenti che vengono consegnati, deve essere dato atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. Tutte le operazioni devono essere svolte in un determinato intervallo di tempo massimo che non può essere maggiore di trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni per motivi di particolare complessità dell’indagine, individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Decorsi i trenta giorni lavorativi, gli accertatori possono ritornare nella sede del contribuente solo per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente, dopo la conclusione delle operazioni di verifica o per altre specifiche ragioni, motivate dal dirigente dell’Ufficio. Qualora la verifica si svolga nei confronti di imprese in contabilità semplificata e
lavoratori autonomi, Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente e l’eventuale proroga si riduce a quindici giorni lavorativi nell’arco di un trimestre, in ragione, evidentemente, del minor lavoro da svolgere per la ridotta complessità della scritture contabili.
Nel caso in cui il contribuente ritenga che il contraddittorio si svolga con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, organo che può sollecitare, per le vie brevi, un comportamento più conforme alla norma. La richiesta di intervento si svolge in maniera molto informale e rapida. Importante è, soprattutto, la fase finale che si conclude con il rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.
Entro sessanta giorni dalla data di consegna del verbale, il contribuente può comunicare proprie osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli Uffici impositori prima di emettere l’avviso di accertamento che non può essere emanato prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza .
Secondo l’orientamento della Cassazione (Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 5 ottobre 2012, n. 16999), l’avviso di accertamento, emesso in violazione della previsione di legge che prevede il termine dilatorio di sessanta giorni, salvo i casi di particolare e motivata urgenza, è affetto da nullità che non può essere esclusa se il contribuente abbia già presentato osservazioni, poiché solo lo spirare del termine ivi previsto consuma la facoltà di esporre osservazioni e richieste all’Ufficio impositore.
Nel decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto Decreto Sviluppo) convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1, l. 12 luglio 2011, n. 106, all’articolo 7 tra disposizioni normative per attuare la semplificazione fiscale e per ridurre il peso della burocrazia sui contribuenti è previsto tra l'altro che i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possano essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni. Inoltre gli inviti e le richieste di contraddittorio devono essere notificati e, dalla data di notifica, il termine fissato dall’Ufficio per l’adempimento, non può essere inferiore a quindici od a trenta giorni, a seconda dell’oggetto richiesto.
Nel caso in cui il contribuente non aderisca all’invito dell’Ufficio oppure decida di adottare una strategia “non collaborativa”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/1973 non potrà far valere, a proprio favore, informazioni, atti, documenti, libri o registri non esibiti o trasmessi in risposta agli inviti degli Uffici Proprio per questa inutilizzabilità successiva dell’attività non posta in essere durante il contraddittorio, è necessario che il processo verbale riporti tutto ciò che avviene durante la procedura di svolgimento, e che copia dell’atto istruttorio venga rilasciata al contribuente (o al professionista che lo rappresenta), che deve sottoscrivere o indicare i motivi della mancata sottoscrizione.
Ti potrebbero interessare i seguenti e-Book in pdf e libri di carta:
2) per approfondire scarica l'e- book sul contraddittorio, completo dei documenti normativi di giurisprudenza e e di prassi
Indice
Sintesi
Premessa
1. La gestione del contraddittorio
1. Il contraddittorio facoltativo
2. Il contraddittorio obbligatorio
2. Lo svolgimento del contraddittorio con l’Ufficio
1. Le modalità di instaurazione del procedimento
2. La procedura di svolgimento.
3. Gli effetti del contraddittorio
1. Gli effetti sull’attività dell’Ufficio
2. Gli effetti sull’eventuale contenzioso successivo
Grafici
Normativa
Giurisprudenza
- Cassazione civile sez. V, sent., 15 febbraio 2013, n. 3804
- Cassazione civile sez. V, sent., 5 ottobre 2012, n. 16999
Prassi
- Circolare Agenzia delle entrate 2 agosto 2012, n. 31/E - Indebita deduzione
di componenti negativi in violazione del principio di competenza. Possibilità di compensazione nell’ambito del procedimento di adesione
- Circolare Agenzia delle entrate 31 maggio 2012, n. 18/E - Prevenzione e contrasto dell’evasione - Anno 2012 - Indirizzi operativi
Ti potrebbero interessare: