Negli ultimi tempi sempre più spesso capita che, nelle pieghe dei provvedimenti legislativi, siano inseriti interventi che poco hanno a che fare con il tema trattato dalla norma; è il caso del DL 102/2013 (convertito in L. 124/2013) recante disposizioni urgenti in materia di IMU, nell’ambito del quale è stata introdotta l’indeducibilità ai fini IRPEF/IRES/IRAP del Contributo al Servizio Sanitario nazionale (CSSN) connesso alle polizze RCA, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014.
Contestualmente è stata “soppressa” la previsione contenuta nell’art. 4 della Legge 92/2012 (cd ”riforma Fornero”) secondo cui era deducibile la sola parte che eccede l’importo di € 40 del suddetto CSSN.
1) La nuova disposizione
Come anticipato, in sede di conversione del DL 102/2013, è stato inserito il comma 2-bis all’art. 12 del citato decreto secondo cui : “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Detta norma sembra, quindi, recare effetti generalizzati per imprese e professionisti, oltre che per i soggetti IRPEF; pertanto, da UNICO 2015, non si potrà più indicare nel rigo RP21 l’onere deducibile.
Per quanto riguarda imprese e professionisti, ad oggi, le spese di assicurazione relative ai veicoli sono deducibili dal reddito in base all’art. 164 del TUIR; nell’ambito di dette spese si considera anche il CSSN, pari al 10,5% dei premi dovuti, anch’esso deducibile nella stessa percentuale del premio.
Pertanto, a partire dal 2014, considerato che la norma si riferisce genericamente alle imposte dirette, sembra necessario scomputare dal costo dell’assicurazione il predetto contributo al fine di renderlo integralmente indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro autonomo.
Ciò, avrà un impatto sia amministrativo, in quanto diventa consigliabile sdoppiare la registrazione contabile del premio assicurativo, che economico, in quanto per alcune fattispecie la deducibilità dei costi era rimasta invariata anche a seguito della cd “riforma Fornero”.
Si tratta, ad esempio, delle società di noleggio per le quali i costi relativi alle autovetture sono deducibili in misura integrale, ovvero delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti i cui costi sono deducibili nella misura del 70%. In tutti gli altri casi, si dovrà evidenziare un costo indeducibile che, diversamente, sarebbe stato deducibile nella al 20%. In realtà, più che il maggior onere (in molti casi irrisorio) sarà seccante, per gli addetti ai lavori, gestire un’ulteriore variazione in aumento.
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