HOME

/

FISCO

/

DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP

/

CONTRIBUTO SSN: DAL 2014 SARÀ INDEDUCIBILE PER TUTTI

Contributo SSN: dal 2014 sarà indeducibile per tutti

Il D.L. n. 102/2013 (c.d. “Decreto IMU”) stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, il contributo SSN sulle assicurazioni auto diverrà indeducibile fiscalmente, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’IRAP

Ascolta la versione audio dell'articolo
Negli ultimi tempi sempre più spesso capita che, nelle pieghe dei provvedimenti legislativi, siano inseriti interventi che poco hanno a che fare con il tema trattato dalla norma; è il caso del DL 102/2013 (convertito in L. 124/2013) recante disposizioni urgenti in materia di IMU, nell’ambito del quale è stata introdotta l’indeducibilità ai fini IRPEF/IRES/IRAP del Contributo al Servizio Sanitario nazionale (CSSN) connesso alle polizze RCA, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014.
Contestualmente è stata “soppressa” la previsione contenuta nell’art. 4 della Legge 92/2012 (cd ”riforma Fornero”) secondo cui era deducibile la sola parte che eccede l’importo di € 40 del suddetto CSSN.

1) La nuova disposizione

Come anticipato, in sede di conversione del DL 102/2013, è stato inserito il comma 2-bis all’art. 12 del citato decreto secondo cui : “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Detta norma sembra, quindi, recare effetti generalizzati per imprese e professionisti, oltre che per i soggetti IRPEF; pertanto, da UNICO 2015, non si potrà più indicare nel rigo RP21 l’onere deducibile.
Per quanto riguarda imprese e professionisti, ad oggi, le spese di assicurazione relative ai veicoli sono deducibili dal reddito in base all’art. 164 del TUIR; nell’ambito di dette spese si considera anche il CSSN, pari al 10,5% dei premi dovuti, anch’esso deducibile nella stessa percentuale del premio.
Pertanto, a partire dal 2014, considerato che la norma si riferisce genericamente alle imposte dirette, sembra necessario scomputare dal costo dell’assicurazione il predetto contributo al fine di renderlo integralmente indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro autonomo.
Ciò, avrà un impatto sia amministrativo, in quanto diventa consigliabile sdoppiare la registrazione contabile del premio assicurativo, che economico, in quanto per alcune fattispecie la deducibilità dei costi era rimasta invariata anche a seguito della cd “riforma Fornero”.
Si tratta, ad esempio, delle società di noleggio per le quali i costi relativi alle autovetture sono deducibili in misura integrale, ovvero delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti i cui costi sono deducibili nella misura del 70%. In tutti gli altri casi, si dovrà evidenziare un costo indeducibile che, diversamente, sarebbe stato deducibile nella al 20%. In realtà, più che il maggior onere (in molti casi irrisorio) sarà seccante, per gli addetti ai lavori, gestire un’ulteriore variazione in aumento.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

renzo - 04/05/2015

l'ennesima presa in giro per i contribuenti di cui si scopre l'esistenza solo in prossimità della compilazione del 730,

Spampinato Mario - 23/04/2015

Sono dell'idea che i ns. legislatori anziché aiutare i contribuenti intendono penalizzarli, ora non è più possibile detrarre quale onere deducibile le ssn relative alle assicurazioni, domani ridurranno qualche altra voce e infine premetto che contabilmente escludere la quota SSN dalle spese da riportare nella contabilità sarà un duro lavoro. Nessuno si lamenta e loro fanno tutto quello che vogliono per diminuire il debito pubblico forzando la mano sui contribuenti, ma i ns. amministratori statali che percepiscono stipendi da favola perché non valutano quanto prendono gli amministratori pubblici di Francia, Germania e Inghilterra e si liquidano lo stipendio medio di loro anziché, e se parliamo di pensione oggi un lavoratore percepisce la pensione minima al raggiungimento di 20 anni di contributi versati, gli amministratori pubblici quanto ne devono versare per percepire la pensione (per amministratori pubblici io intento Senatori, Deputati e similari) Spampinato Mario

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

VERSAMENTI DELLE IMPOSTE · 19/09/2023 Sconto IRAP 2019 non spettante: i codici tributo per il recupero delle somme

Con Risoluzione n 52 le Entrate istituiscono i codici tributo per interessi e sanzioni su sconto IRAP 2019 non spettante

Sconto IRAP 2019 non spettante: i codici tributo per il recupero delle somme

Con Risoluzione n 52 le Entrate istituiscono i codici tributo per interessi e sanzioni su sconto IRAP 2019 non spettante

STP commercialisti / consulenti lavoro: chiarimenti sull'imponibilità IRAP

Le Entrate con interpello ritengono imponibili IRAP i compensi di associati che rivestono cariche di sindaci e membri dell'organo amministrativo fatturati dalla STP

IRAP 2023: gli esclusi

Imprese e professionisti esclusi dall'IRAP nella dichiarazione dei redditi 2023: riepilogo delle regole introdotte per l'esclusione dal 1 gennaio 2022

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.