In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito non deve esaminarli singolarmente, riconducendoli alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali, ma deve valutare complessivamente la loro incidenza sul rapporto di lavoro.
IL CASO
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla società, per reiterati ritardi nell'ingresso o per l'anticipazione dell'uscita dal luogo di lavoro, ai sensi dell'articolo 55 del c.c.n.l., che prevede il licenziamento in caso di recidiva nella violazione dell'articolo 54, quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione negli ultimi due anni. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno alla professionalità provocatigli dal comportamento della società e l'accertamento del diritto alla corresponsione del premio di produttività per il periodo 1990-1999.
Il Tribunale di Frosinone ha rigettato tali domande con sentenza che è stata confermata dalla Corte d'appello, che, respingendo l'appello del lavoratore, ha ritenuto che, essendo stati i ritardi e le anticipazioni dell'uscita dal luogo di lavoro ammessi dal lavoratore, e quindi provati nella loro materialità - a prescindere dalle risultanze della c.t.u. in ordine alla contraffazione, in alcuni casi, dei documenti attestanti gli orari di ingresso e di uscita -, gli addebiti contestati dovevano ritenersi comunque idonei a giustificare l'irrogazione del provvedimento espulsivo. Quanto alle altre domande, esclusa l'ingiuriosità del comportamento aziendale, la legittimità della sanzione escludeva ogni responsabilità del datore di lavoro a titolo di danno biologico, morale o alla professionalità.
La Corte di merito ha rigettato, infine, anche le domande dirette ad ottenere il risarcimento del danno biologico e del danno alla professionalità, asseritamente derivati da un precedente licenziamento, successivamente annullato in sede giudiziaria, nonché la domanda relativa al premio di produttività. Ha ritenuto inammissibili, e comunque infondate, le ulteriori domande reiterate del lavoratore nelle conclusioni "definitive", non sorrette dalla proposizione di specifiche censure.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, che è stato rigettato.
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