HOME

/

PMI

/

AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024

/

INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA: DEDUCIBILITÀ PER COMPETENZA

Indennità suppletiva di clientela: deducibilità per competenza

Deducibilità degli accantonamenti al fondo per indennità suppletiva di clientela agli agenti di commercio alla cessazione del rapporto di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate con la  CM 33/2013, ha affrontato  la controversa questione degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela stanziati stabilendo che:
 • a decorrere dal 01/01/93, sono deducibili “per competenza” dal reddito d’impresa , in quanto sufficientemente “certi”;
in periodi anteriori al ’93, risultano non deducibili “per competenza” dal reddito d'impresa e deducibili “per cassa” solo nell'esercizio di effettiva corresponsione.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti potrebbe interessare anche il  Pacchetto Agenti di commercio contenente un utile E-Book in pdf e 2 fogli di calcolo in excel per determinare le indennità spettanti all’agente e per produrre la fattura
 

1) Orientamenti giurisprudenziali sull'indennità supplettiva di clientela spettante agli agenti

Con riferimento al testo dell’art. 1751 del c.c., anteriore alla modifica del 1993, la Cassazione, dopo essersi pronunciata per la deducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela (Cassazione sent. n.9179/03 e n.10221/03) ha successivamente mutato orientamento nel senso di ritenere che i predetti accantonamenti non fossero deducibili.
Nelle più recenti pronunce, invece, la Cassazione, affrontando nuovamente la questione, alla luce della modifica normativa intervenuta dal ‘93, ne ha riconosciuto la deducibilità per competenza nell’esercizio di imputazione a conto economico (Cass. Sent. nn. 13506, 13507, 13508 dell’11/06/2009 nonché sent. n. 8288 del 04/04/2013). Infatti, nelle suddette sentenze la Corte afferma che la deducibilità degli accantonamenti non può più essere negata in relazione “al carattere aleatorio dell’indennità”; né appare possibile fondare l’indeducibilità sull’insussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall’art. 109 TUIR.

2) Gestione del contenzioso

Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo e preso atto dell’indirizzo della Cassazione, l’Agenzia, ritiene che le istruzioni fornite con la CM 42/2007 restino valide “esclusivamente” per le controversie riguardanti accantonamenti effettuati in periodi anteriori al ‘93. Ne consegue che per tali vertenze può ancora essere sostenuta la linea secondo cui l’accantonamento per indennità suppletiva di clientela costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo:
  • “eventuale” e, quindi, non deducibile per competenza, dal reddito d’impresa;
  • deducibile solo nell’esercizio di effettiva corresponsione.
Diversamente, per le controversie relative alle fattispecie disciplinate dall’art. 1751 c.c. nella formulazione in vigore dal 01/01/93, vale la tesi favorevole alla deducibilità “per competenza”.
A fronte di tale chiarimento, l’Agenzia, invita gli Uffici ad abbandonare le controversie pendenti in materia, fatte salve quelle relative ad accantonamenti relativi a periodi anteriori al ‘93.

3) Ti potrebbero interessare anche questi documenti:

Ricco Formulario contenente 67 formule utili agli Intermediari commerciali per la loro attività
Per tenerti aggiornato sulle novità per gli agenti di commercio vai al nostro Dossier Agenti e rappresentanti di commercio
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 31/10/2024 Assicurazioni: entro il 31 ottobre il contributo al Fondo Garanzia mediatori

Confermata anche per il 2024 l'aliquota del contributo al "Fondo Brokers" garanzia mediatori di assicurazione e riassicurazione. Decreto in Gazzetta solo ieri

Assicurazioni: entro il 31 ottobre il contributo al  Fondo Garanzia mediatori

Confermata anche per il 2024 l'aliquota del contributo al "Fondo Brokers" garanzia mediatori di assicurazione e riassicurazione. Decreto in Gazzetta solo ieri

Agenti: sul patto di non concorrenza vale  l'accordo tra le parti

Derogabile la norma sull'indennità legata al patto di non concorrenza post contrattuale, dice la Cassazione

Chi deve iscriversi all’Enasarco?

Guida per agenti e rappresentanti . Ecco chi deve iscriversi all'ENASARCO

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.