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ENTI TERZO SETTORE: NUOVI MODELLI PER LA RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE

Enti Terzo Settore: nuovi modelli per la rendicontazione del 5 per mille

I soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti a dimostrare l’impiego delle somme percepite tramite apposito Rendiconto: i nuovi modelli e le linee guida a partire dal 2020

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Aggiornati i modelli di rendicontazione relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille da parte degli Enti del Terzo Settore, da utilizzare a partire dall'anno finanziario 2020.

Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro con la pubblicazione del Decreto direttoriale del 22.09.2021 n. 488.

Scarica qui i nuovi Modelli con le relative Linee Guida.

L’obbligo per gli Enti del terzo settore di rendere conto della destinazione delle somme percepite quali quote del 5 per mille dell’Irpef è stato introdotto per la prima volta dalla legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) all’art. 3, comma 6, e previsto per gli anni successivi dai DD.PCM 19/3/2008, 3/4/2009 e 23/4/2010 che hanno regolamentato specificatamente la materia del 5 per mille.

Quindi l’obbligo di rendicontazione riguarda le quote percepite a partire dall’anno finanziario 2008, cioè le somme destinate dai contribuenti con la dichiarazione dei redditi del 2007 (fanno eccezione le associazioni sportive dilettantistiche che, come stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 02/04/2009, sono tenute ad assolvere tale obbligo a partire dall’anno finanziario 2006).

Per supportare gli enti del volontariato nell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un modello di rendiconto, accompagnandolo a “Linee guida” che chiariscono termini, modalità, ambito di competenza ed ogni altro onere a cui sono tenuti i soggetti beneficiari, nonché le sanzioni previste in caso di inadempimento.

Con il DPCM del 23 luglio 2020 è stato completato il processo di normazione del cinque per mille, con il quale si disciplinano le modalità e i termini per l’accesso al riparto del beneficio, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari e razionalizzando gli adempimenti a carico degli stessi. Lo stesso provvedimento disciplina inoltre:

  • le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi annuali e dell’elenco permanente, 
  • nonché le modalità di riparto del contributo e di rendicontazione delle somme erogate agli enti beneficiari.

1) Rendicontazione 5 per mille: i dati da indicare nel modello

I beneficiari destinatari delle quote di riparto del 5 per mille, dovranno redigere entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti:

  • il Ministero del lavoro per gli ETS,
  • il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica,
  • il Ministero della salute,
  • il Ministero dell’interno per i Comuni,
  • la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le ASD,
  • il Ministero dei beni culturali per i soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici,
  • il Ministero dell’ambiente per gli enti gestori delle aree protette.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 16, comma 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, il rendiconto deve in ogni caso indicare:

  1. i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attivita' sociale, nonche' del rappresentante legale;
  2. l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
  3. le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalita' ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  4. le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita' direttamente riconducibili alle finalita' ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  5. dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Per supportare gli enti del volontariato nell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un modello di rendiconto, accompagnandolo a “Linee guida” che chiariscono termini, modalità, ambito di competenza ed ogni altro onere a cui sono tenuti i soggetti beneficiari, nonché le sanzioni previste in caso di inadempimento.

Scarica qui i nuovi Modelli con le relative Linee Guida.

Sono tenuti al rispetto delle presenti linee guida i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille come individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 23 luglio 2020: “enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”.

Conseguenzialmente, le istruzioni contenute nelle suddette linee guida sono destinate agli enti che percepiscono il contributo del cinque per mille erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2) 5 per mille: gli obblighi in capo ai beneficiari

Relativamente agli obblighi di rendicontazione e di pubblicità in capo agli enti beneficiari del riparto del cinque per mille, significative sono le disposizioni previste dall’articolo 16 del DPCM del 23 luglio 2020.

Esse contribuiscono all’attuazione di uno dei principi basilari della riforma del terzo settore, ovvero quello della trasparenza, finalizzato a rendere conoscibili in modo chiaro alla generalità dei consociati (che saranno in tal modo posti in condizione di operare una scelta maggiormente consapevole di sostenere o di non sostenere gli enti del Terzo settore) le informazioni più importanti attinenti all’impiego delle risorse finanziarie disponibili e al perseguimento dei relativi fini statutari.

Il citato articolo 16 soddisfa le esigenze di trasparenza attraverso la previsione, in capo ai soggetti beneficiari del cinque per mille, di un triplice ordine di obblighi, graduato in ragione delle dimensioni economiche del contributo:

  1. un obbligo generale di redazione e conservazione di un apposito rendiconto e della relativa relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;
  2. un obbligo specifico, solo per alcuni enti beneficiari, di trasmissione del rendiconto e della relazione all’Amministrazione erogatrice;
  3. un obbligo di pubblicità del rendiconto e della relazione.

3) 5 per mille: redazione del rendiconto e relazione illustrativa

Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo, e l'ulteriore obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.

Nel caso in cui l’organizzazione svolga le proprie attività al di fuori del territorio dello Stato italiano ed abbia sede anche in uno o più Paesi terzi, ove prescritto dalle disposizioni del Paese terzo, l’obbligo di conservazione si intenderà correttamente adempiuto attraverso la conservazione in originale dei documenti di spesa presso la sede dell’organizzazione presente nel Paese terzo.

Resta fermo che gli originali dei giustificativi dovranno essere esibiti in caso di eventuale verifica amministrativo-contabile.

4) 5 per mille: trasmissione del rendiconto

Fermo restando l’obbligo per tutti i soggetti beneficiari di redigere il rendiconto, solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a € 20.000,00 sono tenuti a trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione.

Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione, pertanto, dei giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale.

Il rendiconto, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, e la relazione illustrativa devono essere trasmessi, insieme a copia del documento di identità del legale rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] indicando nell’oggetto:

  • il codice fiscale dell’ente, 
  • la denominazione, 
  • una dicitura indicativa del contenuto (es. “rendiconto”, “integrazione al rendiconto”, “accantonamento”, ecc.) 
  • e l’anno finanziario di riferimento.

Non saranno accettati rendiconti con altre forme di redazione e trasmissione: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta non verranno presi in considerazione.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con inoltri separati per ciascuna annualità.

5) 5 per mille: pubblicazione del rendiconto

l D.P.C.M. del 23 luglio 2020 ha introdotto, all’articolo 16, comma 5, l’ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all’Amministrazione erogatrice.
Tale obbligo di pubblicazione riguarda solo gli enti beneficiari che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a € 20.000,00.
Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] indicando nell’oggetto:
  • il codice fiscale dell’ente,
  • la denominazione,
  • la dicitura indicativa del contenuto (“Pubblicazione rendiconto cinque per mille”) 
  • e l’anno finanziario di riferimento.
Inoltre, nel testo della pec deve essere indicato il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato.
Tale adempimento permette all’Amministrazione, a sua volta, di adempiere all’obbligo, previsto dall’articolo 15, comma 2 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, di pubblicazione nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale, del link al rendiconto pubblicato sul sito web dell’ente beneficiario.
Resta naturalmente in facoltà degli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a € 20.000,00 pubblicare il rendiconto sul proprio sito web.
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