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RESPONSABILITÀ PENALE DEL COMMERCIALISTA: CASSAZIONE 39873 /2013

Responsabilità penale del commercialista: Cassazione 39873 /2013

Nella sentenza n. 39873 del 26 Settembre 2013 la Cassazione penale rileva il dolo specifico da parte del commercialista in una vicenda di falsa fatturazione.

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La S.C. nella sentenza annotata delinea le responsabilità penali del commercialista, rilevando il "dolo specifico" nel comportamento del professionista che aveva redatto i bilanci e le dichiarazioni fiscali della società utilizzatrice di false fatture ed era ben consapevole del ruolo di mere "cartiere" svolto dalle emittenti, la cui sede sociale coincideva, in un caso, addirittura con il proprio ufficio. Inoltre le fatture già in sé stesse erano oggettivamente tali da indurre sospetto in un commercialista appena avveduto, poiché in esse le attività fornite, a fronte di importi considerevoli, erano solo genericamente descritte.
IL CASO
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7.5.2012, ha confermato la sentenza 24.6.2011 del Tribunale del circondario, che aveva affermato la responsabilità penale di P.P. e, riconosciute circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena complessiva principale di anni uno, mesi sei di reclusione ed alle pene accessorie di legge, concedendo il beneficio della sospensione condizionale, in ordine ai reati di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000 , per avere " quale commercialista consulente della società cooperativa a r. l. - indicato, nelle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte dirette riferite agli anni dal 2004 al 2006, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla s.r.l. "X”.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del P., il quale - sotto i profili della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione - ha eccepito:
  1.  la inutilizzabilità del verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza, che sarebbe stato illegittimamente valutato ai fini probatori anche nella parte non riguardante atti irripetibili;
  2.  la illegittima valutazione delle dichiarazioni rese il 17.4.2007 da N.I., responsabile dell'amministrazione e contabilità della società "..", in quanto erroneamente sarebbe stato attribuito carattere di accertamento amministrativo al relativo verbale;
  3.  la violazione dell'art. 195 c.p.p., per avere i giudici del merito illegittimamente valutato le dichiarazioni asseritamente rese da N.I., il cui contenuto era stato riferito al dibattimento dal verbalizzante maresciallo F. in carenza dell'escussione diretta della persona medesima;
  4.  la insussistenza di elementi di responsabilità a carico dell'imputato, ed in particolare dell'elemento soggettivo del reato.
IL COMMENTO
1. Fatture oggettivamente inesistenti e momento consumativo del reato
Giova innanzitutto richiamare il significato attribuibile ad alcuni passaggi dell’art. 1), lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 al riguardo della definizione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In specie i giudici di vertice hanno evidenziato concetti di centrale portata in ordine alla definizione di "inesistenza oggettiva" di un’operazione, tra cui:
• la "soprafatturazione qualitativa",
• l’ "inesistenza giuridica per simulazione relativa"
• la "soprafatturazione quantitativa".
Si reputa necessario un preliminare e comparato esame di tali nozioni, per poi approfondire il caso specifico affrontato dalla S.C. (...)

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