Come di consueto, entro il prossimo 02/12/2013 (il 30/11 cade di sabato) va versata la 2° o unica rata degli acconti 2013 relativi:
- alle imposte IRPEF, IRES, IRAP
- alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi
- alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE)
- all’ imposta sostitutiva per i “minimi”.
Per ciascuna imposta/contributo è possibile adottare alternativamente il metodo storico o il metodo previsionale; in particolare:
Con il metodo storico l’acconto 2013 è determinato in base all'importo indicato:
- al rigo “differenza” ovvero “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” di Unico 2013
- al rigo “Totale imposta” del modello IRAP 2013.
Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dal modello UNICO / IRAP
Con il metodo previsionale è possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico qualora si presuma di conseguire un reddito nel 2013 inferiore a quello relativo al 2012; in tal caso occorre:
- determinare l’imposta presunta sulla base delle disposizioni fiscali per l’anno 2013
- versare la percentuale minima prevista per l’acconto
Tuttavia, i contribuenti che applicano tale criterio dovranno successivamente verificare se quanto versato in sede di acconto si rivela sufficiente o meno; tale verifica va effettuata in sede di determinazione del saldo 2013 (in Unico 2014). In caso di incapienza, sarà opportuno procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti versati.
Si rammenta che, a decorrere dal 2013:
- l’acconto IRPEF passa dal 99% al 100%;
- l’acconto IRES passa dal 100% al 101%.
Inoltre, con il cd “Decreto IMU” (DL 102/2013), il legislatore ha stabilito che, se dal monitoraggio effettuato dal MEF emerge l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi di maggior gettito indicati dal decreto, con apposito DM da emanare entro novembre 2013, potrà essere aumentata (oltre alle accise) anche la misura degli acconti Ires ed Irap.
1) ACCONTO IRPEF 2013 : un esempio di calcolo
Come anticipato, utilizzando il metodo “storico”, la seconda (o unica) rata dell’acconto IRPEF 2013 va determinata sul 100% (in luogo del 99%) del rigo RN33 “Differenza” di UNICO PF 2013.
Si rammenta, infatti, che l’art. 11 del DL 76/2013 ha disposto l’aumento dal 99% al 100% dell’acconto IRPEF dovuto in relazione all’anno 2013 (e a quelli successivi). Tuttavia, tale modifica produce effetti esclusivamente sulla 2° o unica rata di acconto; pertanto, per stabilire l’ammontare dovuto a titolo di 2° o unica rata, sarà necessario:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in misura pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, indicata nel rigo RN33
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come 1° rata.
Ne consegue che il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate. Ecco un esempio:
Supponiamo che dal modello Unico PF2013 del sig. Rossi a rigo RN33 risulti l'importo di € 300; in tal caso, l'acconto sarà così dovuto:
- 1° rata: €. 118,80 (cioè 40% x 99% x 300) entro il 17/06/2013 (o 17/07 + 0,4%)
- 2° rata: €. 181,20 (cioè 300 x 100% - 118,80) entro il 2/12/2013
Per quanto riguarda le ADDIZIONALI IRPEF regionali e comunali, entro il 02/12/2013 non è dovuto alcun acconto.
2) RIDETERMINAZIONE DELLA BASE PER IL CALCOLO DELL'ACCONTO 2013
In presenza di determinate fattispecie, a seguito di recenti modifiche normative, se si adotta il criterio storico, è d’obbligo procedere alla rideterminazione della base su cui calcolare l’acconto 2013, e può risultare “conveniente” determinare l’acconto con il metodo previsionale in luogo di quello storico.
In questo senso in particolare va posta attenzione nel seguenti casi:
- CARICHI DI FAMIGLIA SOGGETTI NON RESIDENTI
- ESENZIONE IRPEF TRANSFRONTALIERI
- RIVALUTAZIONE REDDITI DOMINICALE E AGRARIO
- IMMOBILI LOCATI A INQUILINI DISAGIATI
- SPESE PER VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA
3) RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ERRATO VERSAMENTO DELL'ACCONTO 2013
Ravvedimento operoso In caso di mancato o insufficiente versamento degli importi dovuti, il contribuente può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione; in tal caso, occorre applicare
una sanzione ridotta con le seguenti modalità:
- dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%
- del 3% per pagamenti eseguiti con ritardo superiore a 15 giorni ma non superiore a 30 giorni
- del 3,75% per pagamenti eseguiti oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione.
Andranno inoltre versati gli interessi calcolati su base giornaliera al 2,5% .