Come noto, in attuazione della normativa comunitaria, la Legge n. 7/2000 ha riformato il settore dell'oro intervenendo sul regime Iva applicabile; in particolare, la norma fa rientrare nella definizione di “oro” due distinte categorie quali l’oro “da investimento” ed il cd “oro industriale”.
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1) Oro da investimento
La definizione di oro “da investimento” è data dall’art. 10 n. 11) del DPR 633/72, come modificato dall’art. 3 co. 3 della Legge n. 7/2000. Le cessioni di oro “da investimento” sono esenti da IVA; in particolare, il regime di esenzione si applica a:
- cessioni di oro rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato in conti metallo;
- operazioni finanziarie che comportano il diritto o l’obbligo di cedere o acquistare a termine oro da investimento, oppure di ricevere o effettuare a termine pagamenti collegati alle quotazioni dell’oro, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-quater) del TUIR;
- altre operazioni finanziarie da cui dipendano differenziali positivi o negativi di reddito, in dipendenza di un evento incerto, ai sensi dell’art. 67 del TUIR;
- prestazioni di intermediazione relative alle operazioni succitate.
Tuttavia, per i soggetti che producono, trasformano o cedono oro “da investimento” è consentito optare per l’imponibilità dell’IVA, mediante l’applicazione del cd “reverse charge”. Tale facoltà, è ammessa solo nel caso di cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. Non e` possibile, invece, l’opzione per l’IVA “ordinaria” se la cessione avviene a favore di un privato (C.M. 207/2000); in tal caso, l’operazione è esente da IVA.
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2) Oro industriale
Si parla, invece, di “oro industriale” quando il materiale d’oro è diverso da quello da investimento; infatti, nella definizione di “oro” fornita dalla L. 7/2000 è incluso, alla lett. b), il materiale d'oro diverso dall’oro “da investimento”, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
Pertanto, ai fini IVA, la cessione di oro “industriale” nei confronti di:
- soggetti passivi: è imponibili mediante l’applicazione del “reverse charge”;
- privati: è imponibile secondo le regole “ordinarie”, ovvero con emissione della fattura da parte del cedente.
3) Il regime dei cd “compro oro”
Come precisato dalla Banca d’Italia nella circolare del 28/05/2010, l’attività di commercio consentita ai cd “compro-oro” può essere dedotta, per esclusione, da quella non riservata agli “operatori professionali in oro”. Pertanto, alle cessioni di oro usato, operata dai cd “compro oro”, l’IVA si applica secondo le modalità “ordinarie”; tuttavia, in presenza di determinati requisiti, alle cessioni effettuate dalle attività di “compro oro” può essere applicabile il meccanismo del “reverse charge o il regime “del margine” (DL 41/1995).