IL CASO
I coniugi L.L. e D.M.R.A. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania 269/39/10, depositata il 10 novembre 2010, con la quale, in sede di rinvio a seguito della sentenza delle stessa Cassazione n. 25481 del 2008, era stata affermata la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dei contribuenti, per IRPEF ed ILOR relative all'anno 1992, con metodo sintetico, ai sensi dell’ art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 nonchè del D.M. 10 settembre 1992 (contenente i coefficienti per il calcolo del redditometro).
Il giudice di rinvio aveva ritenuto che le gravi irregolarità e le forti incongruenze contabili e fiscali riscontrate, nonché i dati oggettivi evidenziati quali l'elevato tenore di vita tenuto dai contribuenti, inducevano a ritenere legittima la rettifica del reddito operata dall'Ufficio, anche perché i ricorrenti non erano riusciti a fornire alcuna idonea prova contraria.
I ricorrenti, con il primo ed il secondo motivo denunciavano l'insufficienza della motivazione e la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e censurano la sentenza impugnata per non avere il giudice del rinvio adeguatamente esaminato la documentazione da loro esibita fin dal primo grado di giudizio, dalla quale, fra l'altro, risulterebbe un notevole accumulo di ricchezza (pari, nel complesso, a circa 3 miliardi di lire) conseguito nel quinquennio precedente (1987/1991) all'anno oggetto di contestazione e tale, pertanto, da giustificare il tenore di vita rilevato dall'Ufficio.
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1) Normativa e giurisprudenza su incrementi patrimoniali e redditometro
Ricognizione normativa e panorama giurisprudenziale
Fino agli accertamenti sul periodo d'imposta 2008, per procedere alla quantificazione sintetica del reddito, occorreva uno scostamento tra dichiarato ed accertato di almeno un quarto, e che detto scostamento si sia protratto per due periodi d'imposta, anche non consecutivi.
Dal reddito determinato sinteticamente, inoltre, non potevano essere scomputati gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR.
Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49/E, i beni acquisiti al patrimonio potevano essere considerati sotto il duplice aspetto patrimoniale e gestionale e, quindi, sotto il profilo giuridico-operativo, gli uffici procedono anche ad accertare l'imponibile dei contribuenti, applicando, congiuntamente, i c.d. "incrementi patrimoniali" e il "redditometro".
Incrementi Patrimoniali
Nella versione dell'art. 38, D.P.R. n. 600 del 1973, ante D.L. n. 78 del 2010, le spese per incrementi patrimoniali si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui sono state effettuate e nei quattro precedenti. Si tratta di una presunzione legale relativa, che, quindi, ammette la prova contraria.
Se, peraltro, l'imputazione reddituale retroattiva della spesa incontra senz'altro un limite nell'eventuale decadenza dal potere di accertamento, per ciò che concerne gli acquisti sostenuti in annualità successive a quella accertata accade spesso che l'ufficio valorizzi un incremento patrimoniale posto in essere in anni successivi a quello accertato, imputando la quota del quinto nel periodo d'imposta oggetto di accertamento.
Redditometro
Applicando appositi coefficienti ministeriali indicati nel D.M. 10.9.92, i quali convertono in reddito il possesso dei beni ivi indicati, il " redditometro " consente una determinazione accertatrice che viene calcolata con un criterio di quantificazione indicato nelle tabelle allegate al citato D.M., la cui razionalità è stata oggetto dei diversi interventi della giurisprudenza di merito successivamente citati. La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva posti a base della pretesa tributaria fatta valere ? Un recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 17 giugno 2011, n. 13289) ha scalfito l'indirizzo tradizionale di quella giurisprudenza di legittimità che da sempre sosteneva l'impossibilità di impugnare i coefficienti di redditività del redditometro oggettivamente considerati (ex pluribus, Cass. 30 Ottobre 2007 n. 22936)....(continua)
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