Con la risoluzione 69/E del 16.10.2013 l'Agenzia risponde ad un quesito interessante in materia di Iva agevolata: le prestazioni di servizio relative alla infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica scontano l'aliquota Iva al 10%, e non quella ordinaria al 22%. La soluzione è importante anche perché viene ribaltata una posizione assunta in precedenza con la risoluzione 41/E del 20.03.2006, e che l'Agenzia stessa chiaramente afferma essere superata.
1) Le opere di urbanizzazione
Sono opere di urbanizzazione l'insieme delle attrezzature necessarie a rendere una porzione di territorio idonea all'uso insediativo, abitativo o produttivo. In particolare quelle primarie comprendono tutte le attrezzature a rete necessarie per rendere possibile l'uso di edifici. L'art. 4 della Legge 847/1964 ne fa un elenco preciso, successivamente ripreso ed integrato dal Testo unico in materia di edilizia (D.p.r. 380/2001), secondo cui sono opere di urbanizzazione primaria:
- strade residenziali;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato;
- cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazione.
Sono invece opere secondarie le attrezzature di carattere locale che rendono l'insediamento funzionale per gli abitanti, garantendo la vita di relazione. Anche in questo caso l'art. 4 della L. 847/1964 ne fa un elenco specifico, aumentato nel corso degli anni:
- asili nido e scuole materne;
- scuole d'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali;
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- aree verdi di quartiere.
2) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria scontano l'Iva al 10%
Il testo unico sull'Iva (n. 127-quinquies della parte III della tabella A allegata al D.p.r. 633/1972), fa rientrare le opere di urbanizzazione primaria (e secondaria) tra i beni e si servizi che scontano l'aliquota Iva al 10%.
Con una richiesta di consulenza giuridica, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se a tale categoria possano essere fatte rientrare anche le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione in fibra ottica. Il chiarimento è importante in quanto da esso può derivare l'applicazione dell'Iva agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria, ora al 22%.
3) Aliquota Iva per gli impianti di comunicazione in fibra ottica
A seguito del D.l. 112/2008 le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 comma 7 del D.p.r. 380/2001.
E' proprio sulla locuzione "ad ogni effetto" che si gioca la possibilità che tali prestazioni siano assimilate alle opere di urbanizzazione primaria anche da un punto fiscale.
L'Agenzia, chiedendo un parere a tale riguardo anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (competente in materia di urbanistica ed edilizia), chiarisce che la locuzione "ad ogni effetto" sembra proprio esprimere la volontà del legislatore di ampliare l'ambito di applicazione dell'Iva al 10% anche alle infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.
Alla fine della risoluzione 69/E del 16.10.2013 l'Agenzia afferma quindi che l'orientamento opposto, espresso con la precedente risoluzione 41/E del 20.03.2006 è superato.