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AGROALIMENTARI: IL CONTRATTO DOPO DECRETO LIBERALIZZAZIONI E DECRETO DEL FARE

Agroalimentari: il contratto dopo Decreto liberalizzazioni e decreto del Fare

La nuova disciplina sulle cessioni agroalimentari introdotta dal DL n.1/2012 e modificata dal Decreto del Fare

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Il “Decreto Liberalizzazioni” (articolo 62, d.l. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012) ha in trodotto nuove regole per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari. In particolare è stato introdotto l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione ed il termine di pagamento dei corrispettivi entro 30 o 60 giorni, a seconda che si tratti di merci deteriorabili o meno.
Le novità si applicano ai contratti stipulati dal 24 ottobre 2012 mentre, per quelli in essere a tale data, è previsto l’obbligo di adeguamento alle nuove regole entro il 31 dicembre 2012.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 19 ottobre 2012 ha emanato un provvedimento di natura regolamentare, finalizzato a chiarire i principali aspetti applicativi della norma alla luce anche delle novità introdotte con la conversione in legge del d.l. 179 del 18 ottobre 2012 (“Decreto Sviluppo 2.0”), intervenuta con legge 221 del 17 dicembre 2012.
Novità di rilievo sono state introdotte con la Delibera dell’AGCM (Autorità garante per la concorrenza ed il mercato) del 6 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 58 del 9 marzo 2013, che ha definito le procedure istruttorie in materia di controlli sulla corretta applicazione dell’articolo 62 in questione.
In quest’ambito, l’articolo 30-bis del “Decreto del Fare” (d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge 98 del 9 agosto 2013), senza intervenire sulla disciplina di cui all’articolo  62 in oggetto, prevede che l’imprenditore agricolo possa diventare protagonista diretto della filiera agroalimentare, con la possibilità di effettuare attività di vendita diretta dei prodotti agri coli, senza determinare un cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e potendo esercitare la vendita su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

1) Il nuovo contratto nelle cessioni agroalimentari: forma e soggetti

LA FORMA
La forma scritta del contratto è prevista a pena di nullità, ed il mancato rispetto dell’obbligo è sanzionato in maniera piuttosto pesante: la violazione della norma, salvo che il fatto costituisca reato, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 516,00 a 20.000,00 euro, facendo riferimento al valore dei beni oggetto della cessione.
L’articolo 62, d.l. n. 1/2012, ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l’utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l’applicazione, da parte del con traente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose.
A CHI SI APPLICA
Il citato articolo 62 prevede, in particolare, l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti agricoli/alimentari, fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali. specificando che per “forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione”.
Sono esclusi dalla disciplina in esame:
  •  i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari effettuati alle cooperative da parte dei propri soci, ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, d.lgs. 228/2001;
  •  i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex d.lgs. n. 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;
  •  i conferimenti di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex articolo 4, d.lgs. 4/2012;
  •  le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e paga- mento del prezzo pattuito.
 Al riguardo, l’articolo 2, del d.m. del 19 ottobre 2012 (emanato dal Ministero delle Politiche agricole), ha dato le seguenti definizioni:
  •   prodotti agricoli: i prodotti dell’allegato I di cui all’articolo 38, comma 3, del Trattato sul fun zionamento dell’Unione europea;
  •  prodotti alimentari: i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parla mento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
  •  prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all’articolo 62, comma 4. La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore;
  •  cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana.
Si richiama l’attenzione sul concetto di “cessione dei prodotti agricoli e alimentari”, dove viene precisato che con esso si intende il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio nazionale. In effetti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha precisato che il contratto si perfeziona nel luogo di consegna della merce, e se questa avviene in Italia le norme di cui all’articolo 62 citato sono sena dubbio applicabili.
ATTENZIONE PERO': Sul punto, l’articolo 36, comma 6-bis del d.l.179 del 2012 ha previsto che non costituiscono cessioni, e quindi sono da intendersi escluse dagli obblighi di cui all’articolo 62 del d.l. 1 del2012, i contratti conclusi tra imprenditori agricoli. Di conseguenza, in tale ambito non è previsto l’obbligo di forma scritta e non vigono i termini di pagamento dei 30 o 60 gg.

3) per approfondire tutti gli aspetti delle nuove cessioni agroalimentari vedi l'e-book:


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