Se oramai è pacifico, anche per l’Amministrazione finanziaria, che i professionisti non autonomamente organizzati non sono soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive, il dibattito sulle condizioni che portano all’esclusione del tributo IRAP non può dirsi ancora ultimato. Mentre per i medici cosiddetti “mutualisti” che, per l’esercizio della propria attività, utilizzano uno studio corredato delle attrezzature minime prescritte dalla convenzione con il Ssn, non incarnano il presupposto impositivo Irap, non altrettanto si può dire per gli altri medici, per cui l’esistenza dei relativi presupposti va argomentata caso per caso.
Il principio, espresso dalla Cassazione, relativo ai medici “mutualisti” è stato altresì recepito dall’Amministrazione finanziaria con circ. n. 28/E/2010. Per i contribuenti che si trovano nelle predette condizioni, è dunque oramai certa la non debenza del tributo però i casi che possono profilarsi nell’esercizio della professione medica sono molteplici e il caso dell’ordinanza in commento è rappresentativa di tale poliedricità.
Nella sentenza annotata la Corte di Cassazione ribadisce un’importante norma giuridica: in generale l'imposta non risulta applicabile ove concretamente i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale.
La Suprema Corte aggiunge inoltre l'interessante considerazione che la sottoposizione a tassazione aggiuntiva di chi assuma un dipendente anche quando tale dipendente non determini un qualche significativo aumento del reddito e quindi manchi il presupposto giuridico dell'IRAP, costituirebbe una sorta di sanzione che scoraggerebbe l'assunzione di dipendenti.
IL CASO
L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Bari 5/03/10 del 17 febbraio 2010 - che accoglieva solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, ribadendo la spettanza alla Dott.ssa T.F. del rimborso IRAP relativamente agli anni 1999 (esclusa la prima rata) - 2000- 2004. La contribuente si è costituita in giudizio ed è stata depositata una relazione che valutava il ricorso come infondato, in quanto l’Amministrazione non evidenziava, nel suo ricorso, elementi di fatto tali da poter determinare la illogicità o inadeguatezza della motivazione del giudice di merito.
Nella relazione dell'Avvocatura dello Stato si afferma che la presenza di modeste spese per emolumenti a terzi (così come accertato dalla CTR) "non appare sufficiente per determinare l'automatica sottoposizione ad IRAP della professionista; specie a fronte della pochezza di detti compensi che non superano le 400.000 lire mensili" e tenendo conto che " la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo della "autonoma organizzazione" bensì un elemento presuntivo da cui può essere dedotta la sussistenza della "autonoma organizzazione".
La Avvocatura sostiene che "in sintesi, la Commissione di secondo grado non ha sufficientemente motivato la decisione impugnata con riferimento alle deduzioni dell'amministrazione appellante suffragate dalle risultanze probatorie emergenti dalle dichiarazioni dei redditi attraverso l'analisi dei quadri RE, omettendo ogni valutazione sull'incidenza che i compensi per lavoro dipendente per le annualità dal 1998 al 2004 (come riportate negli allegati quadri RE delle dichiarazioni dei redditi prodotti dal ricorrente) hanno sull'attività lavorativa del contribuente, ritenendo occasionali le collaborazioni rese da terzi (nella specie medici sostituti), che, invece, dall'esame degli atti risultano essere continuative".
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