La previdenza complementare fornisce uno strumento idoneo ad assicurarsi l'integrazione della pensione ordinaria. Le forme pensionistiche complementari sono, infatti, forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria (come l'Inps), con l'intento di garantire la conservazione di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.
Per realizzare tale obiettivo, le forme di previdenza complementare raccolgono i contributi da parte degli iscritti e li investono in mercati finanziari.
L'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria.
L’ultima riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari è stata attuata con il Decreto legislativo n. 252/2005, in vigore dal 1° gennaio 2007.
Il sistema della previdenza complementare si articola in tre fasi:
- la fase dei contributi (o fase dell’accumulazione);
- la fase dei rendimenti (o fase dell’investimento);
- la fase delle prestazioni (o fase dell’erogazione).
Sono previsti importanti incentivi fiscali sia per quanto riguarda i contributi versati a tali fondi che con riguardo alle prestazioni erogate.
1) La deducibilità dei contributi versati
I contributi versati (dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente) a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro (il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell’anno d’imposta).
Si continua a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità fiscale, anche nei casi di prosecuzione volontaria, oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche complementari.
Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.
In particolare, se nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal 6° anno e nei 20 anni successivi, nella misura di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l’anno.
L’agevolazione fiscale spetta anche quando si versano contributi nell’interesse dei familiari a carico. In tal caso, la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro.
Non si tratta, però, delle uniche agevolazioni fiscali.
2) Gli argomenti della Circolare Settimanale per lo Studio n. 39 del 18 Ottobre 2013
INDICE:
LA SETTIMANA IN BREVE
LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
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LE SCHEDE INFORMATIVE
LE PRINCIPALI MISURE CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2014
Il 15 ottobre il Governo ha varato il testo del Disegno di Legge di Stabilità per il 2014. Tra le misure fiscali, un graduale taglio del cuneo fiscale, il taglio alle detrazioni Irpef del 19%, l'introduzione della Trise al posto della Tares.
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SANZIONI E CONSEGUENZE PER IL TARDIVO O MANCATO AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI ISCRITTI AGLI EX RUOLI
Gli agenti e rappresentanti di commercio avevano l'obbligo di aggiornare la propria posizione presentando al Registro delle Imprese un'apposita comunicazione entro il 30 settembre 2013. Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare 3662/c del 10.10.2013, ha dettato alle Camere di Commercio istruzioni operative in caso di inadempimenti e/o ritardi da parte dei soggetti obbligati.
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BONUS AUTOTRASPORTATORI ENTRO IL 31 OTTOBRE
La domanda per ottenere il rimborso delle accise del gasolio consumato nel 3° trimestre 2013 (dal 1° luglio al 30 settembre) va presentata entro il 31 ottobre 2013. Hanno diritto al beneficio i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate.
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AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
PREVIDENZA COMPLEMENTARE: I VANTAGGI FISCALI
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, illustreremo, con una serie di domande e risposte pratiche, quali sono i vantaggi fiscali derivanti dall'adesione di un lavoratore ad una forma di previdenza complementare.
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PRASSI DELLA SETTIMANA
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
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I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
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SCADENZARIO
SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 21.10.2013 AL 03.11.2013
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