In tema di IVA, qualora ai fini dell'accertamento dell'imposta sia stato effettuato un accesso nei locali destinati all'esercizio dell'attività o negli altri luoghi indicati dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, i funzionari che hanno proceduto sono tenuti a redigere processo verbale secondo le indicazioni contenute nel comma 6° del medesimo art. 52, che non prescrive affatto, tantomeno a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase del procedimento finalizzata soltanto all'acquisizione di dati, elementi, notizie, successivamente utilizzabili dall'Amministrazione per l'emanazione dell'eventuale avviso di accertamento. Quale corollario ne discende che senza il p.v.c. il contribuente non può sviluppare le proprie deduzioni difensive ex art. 12, co 7, Legge 212/2000, poiché solo dalla sottoscrizione di tale documento dovrebbero decorrere i 60 gg utili per eservitare la propria facoltà di difesa per il principio del contraddittorio.
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1) Redazione del PVC e attività istruttoria
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a B.M., quale titolare di ditta individuale, due distinti avvisi di rettifica, contestando per l'anno 1998 di non aver fornito la prova dell'avvenuta esportazione di alcuni beni e per l'anno 1999 di aver venduto merci in evasione d'imposta in particolare 21.498 borsette importate dalla Cina estratte nella seconda metà del mese di dicembre 1999 dal deposito fiscale di Genova e non risultanti dall'inventario alla data del 31/12/1999.
B.M. presentava ricorso chiedendone l'annullamento alla C.T.P. di Pisa la quale, con sentenza nr. 170/05/05, ha accolto il ricorso sia per l'anno 1998, acquisita la prova delle avvenute esportazioni, sia per l'anno 1999, in quanto ha ritenuto inverosimile la vendita entro l'anno 1999 della merce consegnata nei giorni 22, 24 e 27 dicembre di quell'anno.
Su ricorso in appello proposto dall'Ufficio delle Entrate, la C.T.R. Toscana con sentenza nr. 61/29/07, riformava la sentenza di primo grado.
Avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione B. M. con otto motivi il secondo dei quali lamentava violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, e art. 12, commi 4 e 7, ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la CTR ha escluso la facoltà di presentare osservazioni in assenza di pvc di verifica e constatazione;
La Suprema Corte nella sentenza annotata accoglie il secondo motivo del ricorso ritenendo assorbiti i rimanenti; infatti la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, prevede che l'avviso di accertamento, non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive, salvo casi di particolare e motivata urgenza. A norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, "di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia".
Nel caso in esame non risulta redatto il verbale previsto dalla norma sopra indicata e, conseguentemente, la ricorrente lamenta di non aver potuto esercitare la facoltà prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, di presentare osservazioni e richieste esercitando così la facoltà di interloquire con la Pubblica Amministrazione e rendere effettivo il principio del contraddittorio già nella fase antecedente a quella giurisdizionale.
Occorre osservare che nel processo verbale dell'accesso ispettivo non devono necessariamente essere formulati i rilievi o gli addebiti, essendo finalizzata tale fase del procedimento all'acquisizione di dati, elementi, notizie, utilizzati dall'ufficio ai fini della emanazione dell'avviso e pertanto la mancata redazione di processo verbale dell'attività effettuata dall'Ufficio non è giustificata dal fatto che in sede di verifica e di accesso presso i locali aziendali non era stata svolta alcuna attività istruttoria ma una mera richiesta di documentazione al contribuente.
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