Dallo scorso 15/08/2013, per i professionisti iscritti ad un Ordine/Collegio, è scattato l’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa diretta alla copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale; nella disciplina previgente, infatti, la sottoscrizione di un contratto assicurativo era una scelta esclusivamente deontologica.
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1) Obbligo della polizza assicurativa
Sul punto, l’art.5 del DPR 137/2012 stabilisce che il professionista è tenuto stipulare un’idonea polizza assicurativa:
- al fine di coprire i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso;
- anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.
La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare e non più solo deontologico; pertanto, la norma lascia a ciascuna categoria professionale la definizione della sanzione applicabile.
2) Obbligo informativo
Inoltre, la citata disposizione, affianca all’obbligo assicurativo un preciso obbligo informativo a favore del cliente; in particolare, il professionista è tenuto a rendere noto al cliente, già al momento dell’assunzione dell’incarico, i seguenti elementi:
- gli estremi della polizza professionale;
- il relativo massimale;
- ogni eventuale variazione intervenuta al contratto assicurativo.
3) Destinatari ed esclusi
Quanto ai destinatati dell’art. 5 del DPR 137/2012 non sembra che la norma sia estesa a tutti i professionisti iscritti ad un Ordine o Collegio; infatti, sia la norma primaria (art. 3, DL 138/2011) che il decreto attuativo (art. 5, DPR 137/2012) sembrano incentrare l’obbligo assicurativo sul rapporto professionista-cliente, ricollegandolo all’“esercizio dell’attività professionale”.
A conferma di ciò, la relazione illustrativa al decreto attuativo ha stabilito che rimangono esclusi dall’obbligo tutti quei professionisti che operano:
- nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente;
- in situazioni in cui non è possibile individuare l’esistenza di un rapporto professionista – cliente.
4) Termine prorogato per le professioni sanitarie
In sede di conversione del cd decreto del “fare” (DL 69/2013) all’art. 44 comma 4-ter è stata inserita, solo per gli esercenti le professioni sanitarie, la proroga di 2 anni dell’obbligo assicurativo; pertanto, solo per tale categoria professionale, l’obbligatorietà scatterà ad agosto 2014, cioè un anno dopo il termine previsto per gli altri Ordini.
5) Obbligo anche per le Stp
Anche per le nuove società tra professionisti (STP) è previsto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
Al riguardo, però, non era chiaro se la polizza stipulata dalla STP fosse di per sé sufficiente a coprire tutti i professionisti che vi operano oppure fosse necessario per questi dotarsi di una propria assicurazione.
A fare chiarezza sul punto è intervenuto il CNDCEC dando un orientamento al riguardo. In particolare, lo stesso, nell’ambito del Pronto ordini n.182/2013, ha precisato che l'obbligo assicurativo posto in capo alla STP configura un obbligo “autonomo” rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti.
Pertanto, l'Ordine, non può procedere ad iscrivere nella sezione speciale dell'albo una STP che non riporti nel proprio statuto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.