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CONCORDATO PREVENTIVO, LE NOVITÀ NEL DECRETO DEL FARE

Concordato preventivo, le novità nel Decreto del fare

Le novità apportate sul concordato in bianco dal DL 69/2013 conv. in L. 98/2013: restano flessibilità e semplificazione ma si garantiscono maggiormente i creditori.

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 Con la conversione in legge del Decreto del fare n. 69/2013 sono state apportate modifiche e ritocchi agliinterventi normativi in diversi settori della fiscalità e dell'amministrazione che componevano il  Decreto.
Una delle materie più importanti su cui il governo Letta è intervenuto è la legge fallimentare, revisionata già lo scorso anno dal Governo Monti. Il decreto Passera di settembre 2012 infatrti  aveva introdotto modifiche alle procedure del concordato preventivo con l'introduzione del cd. Concordato in Bianco.
Ora l'art. 82 della legge 98 /2013 interviene a rimodularlo, visto che il massiccio ricorso al nuovo strumento ha fatto sospettare un utilizzo distorto .
il provvedimento prevedeva la possibilità per l’imprenditore di evitare l’azione di revocatoria fallimentare con la semplice presentazione della domanda in tribunale, senza la necessità di allegare agli atti il piano di rientro concordato tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale. Tale  documentazione di riferimento sia allo stato dei creditori sia alla situazione della società,  poteva essere fornita in un secondo tempo .

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1) Il concordato in bianco prima e dopo il Decreto del fare

Nel concordato in bianco al momento del deposito del ricorso spettava al giudice assegnare al debitore un termine, compreso tra 60 e i 120 giorni, per integrare il ricorso.
L’intenzione del legislatore era quella di impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravassero la situazione di crisi fino a generare un vero e proprio stato di insolvenza per l’impresa in difficoltà. Gli effetti sul creditore del concordato, infatti, scattavano dal momento della presentazione della domanda, anche di quella “ snella”, ossia senza il piano allegato. Da questa data sarebbe stato quindi impossibile avviare operazioni a tutela dei propri crediti come i pignoramenti. 
Ora , invece, è previsto che, già in sede di fissazione del termine per la presentazione del piano:
  • debba essere allegato l’elenco dei creditori e dei relativi crediti
  • viene espressamente riconosciuto dal tribunale il potere di anticipare la nomina del commissario giudiziale, anziché la nomina di un ulteriore ausiliario per la procedura.
  • viene prevista l’immediata perdita delle garanzie sul patrimonio del debitore nel caso in cui il tribunale accerti che il debitore ha posto in essere delle condotte tali da poter pregiudicare le rette e gli interessi dei creditori. Questo diventa possibile in quanto al momento della presentazione della proposta di concordato “snello” viene richiesto al debitore di comunicare anche l’attività compiuta ai fini della predisposizione della piano con l’obiettivo di verificare e reprimere eventuali condotte abusive.
Il debitore dovrà quindi  depositare, con cadenza almeno mensile, una situazione finanziaria aggiornata dell’impresa che dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese. In questo modo i creditori saranno in grado di controllare che la prosecuzione dell’attività non comporti conseguenze negative sul patrimonio del debitore e, quindi, sulla possibilità di recuperare il credito.

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2) Concordato e cooperative

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, riconosce poi ulteriori condizioni di favore nei confronti dei creditori che siano cooperative di lavoro: privilegio generale sui mobili ai sensi dell’articolo 2751c.c. a condizione che le medesime cooperative abbiano superato comunque richiesto la revisione cooperativa (art 2-7 del d.lgs. 220/2002) ossia la verifica, del mantenimento dei requisiti di mutualità effettuata da parte del ministero dello sviluppo economico.

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