I contribuenti esercenti attività d’impresa che nel 2011 o in anni precedenti hanno cessato di avvalersi del regime dei “minimi”, se non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo dei correttivi “crisi”, possono non compilare il quadro T relativo ai correttivi congiunturali; in tal caso:
- viene preclusa agli stessi la possibilità di beneficiare di quei correttivi anticrisi la cu attivazione dipende proprio dalla compilazione del suddetto quadro;
- sarà possibile fornire indicazioni in merito al comportamento adottato utilizzando la sezione “ annotazioni” di Gerico 2013.
1) Studio VG68U: credito d’imposta “caro gasolio”
Nell’ambito dello studio di settore VG68U- Trasporto di merci su strada - Servizi di trasloco”, l’Agenzia, confermando le indicazioni previste dalla CM 23/2013, ribadisce che l’importo del credito d’imposta da indicare nel rigo X04 del modello è quello riferito ai soli consumi del periodo 2011 (risultanti dalla col. 1 del rigo RU23).
Pertanto, i contribuenti che risultavano congrui (ovvero se non congrui si erano adeguati) a seguito dell'erronea indicazione nel rigo X04 del credito d'imposta calcolato considerando sia i consumi relativi al 2011 che quelli del 1° trimetre 2012 (come da istruzioni al modello), sono ora considerati “in regola” a condizione che, successivamente al 15/07/2013:
- si adeguino alle risultanze di Gerico, in base alla corretta indicazione del credito d’imposta al rigo X04, senza corresponsione di alcuna maggiorazione sulle eventuali maggiori somme dovute; il versamento andava effettuato entro il 20/08/2013; pertanto, nel caso, sarà possibile ricorrere al ravvedimento da tale data;
- presentino Unico 2013 con i dati corretti; in caso di dichiarazione già presentata, si rende necessario effettuare una “correttiva nei termini”.
2) Cessazione dell’attività prevalente
Il contribuente che nel corso del 2012 ha cessato l’attività prevalente, ancorché escluso dagli studi di settore, deve:
- presentare il modello afferente lo studio di settore relativo all’attività prevalente, prescindendo dalla circostanza che tale attività sia quella iniziata o cessata;
- indicare nella sezione “Note aggiuntive” di Gerico:
- la circostanza per la quale la situazione dell’impresa si riconduce a una causa di esclusione dagli studi di settore;
- le relative evidenze”, segnalando, ad es. che sono stati dismessi i beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’attività prevalente.
3) Apprendisti
L’Agenzia, intervenendo con la CM 30/2013 sulla compilazione del quadro A degli studi di settore relativamente al “Numero di giornate retribuite relative agli apprendisti” precisa che:
- nello studio di settore UG93U, detta informazione va indicato nel rigo A15 nonché nel rigo A05 relativo ai dipendenti;
- negli altri modelli degli studi di settore per i quali le relative istruzioni richiedono l’indicazione del numero degli apprendisti, questo va riportato nel rigo A02
4) Studio UG99U – anomalia indicatore di coerenza “valore aggiunto lordo per addetto”
Considerato che il software Gerico 2013 propone valori di incoerenza per l’indicatore “valore aggiunto lordo per addetto” nei confronti dei contribuenti che dichiarano reddito d’impresa e che risultano assegnati al cluster 13, l'Agenzia, chiarisce che gli Uffici non terranno conto del posizionamento del solo indicatore citato, ma “di tutti gli indicatori previsti dallo studio e, più in generale, della coerenza dei diversi dati dichiarati, anche ai fini dell’analisi di congruità”.
5) INE e cause di esclusione
Secondo le precisazioni della CM 30/2013, in caso di anomalia nell’indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” dovuta alla deducibilità dell’IRAP riferita ai costi del personale, il contribuente, utilizzando l’apposita funzione di ricalcolo presente in GERICO, può intervenire sullo stesso, depurandolo dei valori relativi alle citate voci di natura finanziaria e straordinaria, sterilizzando in tal modo i relativi effetti.
E’, tuttavia, opportuno che tale situazione sia evidenziata nelle “Annotazioni” di GERICO.